Regione Emilia Romagna. Norme varate per il piano casa (Deliberazione legislativa Emilia n.91 / 2009, art. 51 – 56)

di Redazione Commenta

L’ Emilia Romagna è la quarta regione in Italia per il varo del Piano Casa, dopo Toscana, Provincia Autonoma di Bolzano e Umbria. Le norme prevedono lo snellimento delle procedure e una maggiore partecipazione dei cittadini. Garantiti tempi brevi e risposte immediate agli investitori interessati da parte delle Amministrazioni competenti. Recepita l’ intesa Governo Regioni del primo aprile, con accelerazioni dei procedimenti edilizi senza tralasciare il rispetto dei processi di pianificazione.

1. Tipologie di immobili. Edifici esistenti al 31 marzo 2009, con SUL non superiore a 350 mq, destinati al 70% ad abitativo.

2. Zone escluse. Centri storici, insediamenti e infrastrutture storici del territorio rurale, zone tutela naturalistica, zone di tutela della costa e dell’ arenile, parchi regionali (con eccezione delle zone D), demanio pubblico, aree di danno degli stabilimenti a rischio, aree in edificabili, zone classificate a rischio idrogeologico molto elevato, abitati da trasferire e da consolidare. Per gli immobili con vincoli culturali e paesaggistici va rispettata la normativa esistente.

3. Termini presentazione richiesta di assenso. Il 31 dicembre 2010.

4. Incrementi volumetrici. Del 20% al massimo della SUL, anche in sopraelevazione, con un tetto di 70 mq di SUL. Si sale fino al 35%, e comunque a un massimo di 130 mq, se i requisiti energetici minimi nonché quelli sismici previsti per i comuni a media sismicità sono applicati a tutto l’ edificio, e non solo all’ addizione di volumi. Dal calcolo sono esclusi i volumi tecnici.

4.1 Risparmio energetico. Alle addizioni di volumi vanno applicati gli standard di risparmio per la climatizzazione invernale incrementati di almeno il 25 per cento e quelli antisismici previsti per le nuove costruzioni. Il maggior spessore delle murature esterne per la coibentazione non è computato nell’ ampliamento e, nei limiti di 20 cm, non incide sulle distanze tra le costruzioni. Allo stesso scopo è concesso un aumento di 25 cm delle altezze massime.

4.2 Limiti urbanistici. Devono essere consentiti dagli strumenti urbanistici vigenti ed adottati interventi di ripristino edilizio e di ristrutturazione edilizia e urbanistica. Se l’ immobile è in un centro abitato, debbono esistere le infrastrutture per l’ urbanizzazione. Vanno rispettati i limiti inderogabili di densità edilizia (Dm 2 aprile 1968, n. 1444) ma non quelli, maggiori, fissati dagli enti locali e vanno reperiti spazi a parcheggi secondo la normativa vigente. In linea di principio è vietata la creazione di nuove unità immobiliari, che però è possibile qualora esse abbiano almeno 50 m di superficie e vengano destinate a locazione a canone calmierato per almeno 10 anni (scelta abbastanza improbabile).

4.3 Limiti edilizi. Vanno rispettate le altezze massime e le distanze legali dalle costruzioni e dalle strade fissate da norme nazionali, ma non quelle, maggiori, fissati dagli enti locali. Vanno osservate le norme di sicurezza degli impianti, prevenzione incendi, eliminazione delle barriere architettoniche nonché i requisiti igienico – sanitari dei locali di abitazione.

5. Demolizioni e ricostruzioni. Sono possibili con incremento fino al 35% della SUL. Dal calcolo sono esclusi i volumi tecnici. In casi assai particolari si può salire fino al 50%: edifici definiti come incongrui o da delocalizzare dagli strumenti urbanistici, immobili demoliti in zone protette e ricostruiti altrove. In quest’ ultimo caso le aree nelle zone protette vengono trasferite dal proprietario al Comune, o utilizzate per usi congrui.

5.1 Risparmio energetico. Tutto l’ edificio deve avere fabbisogno termico diminuito del 25% rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni.

5.2 Limiti urbanistici. È possibile demolire e ricostruire anche immobili che abbiano fino al 30% di SUL a non abitativo. In tal caso però la superficie non abitativa non va computata ai fini dell’ incremento e non va aumentata. Per il resto i limiti sono gli stessi previsti per gli incrementi volumetrici.

5.3 Limiti edilizi. Si può far eccezione alle altezze massime e alle distanze legali con le costruzioni e dalle strade.

6. Autonomia comunale. I Comuni, entro il termine di 60 giorni dall’ entrata in vigore della legge, possono escludere l’ applicabilità in relazione a specifici immobili o ambiti del proprio territorio, ovvero stabilire limiti differenziati in ordine alle possibilità di ampliamento accordate.

7. Iter e contributo costruzione. Occorre la valutazione della sicurezza e, qualora necessario, l’ adeguamento sismico dell’ intera costruzione. Si ricorre alla Dia (denuncia di inizio attività) con dichiarazione asseverata del progettista di rispetto della legge. Il progetto esecutivo delle strutture dovrà essere riferito all’intera costruzione anche nel caso di ampliamento. Il contributo di costruzione è dovuto in maniera standard, solo sulla superficie ampliata per le addizioni ma su tutta la superficie per le ricostruzioni.

8. Edifici non abitativi. Ricevono un trattamento particolare. Passa dalla conferenza dei Servizi la possibilità di intervenire su edifici non residenziali L’ articolo A – 14 bis inserito nell’ allegato alla legge regionale 20 / 2000 prevede che i soggetti interessati a effettuare lavori di ampliamento e ristrutturazione di fabbricati industriali o artigianali inseriti in aree produttive, che comportino una variante agli strumenti urbanistici vigenti, debbano presentare un progetto al Comune.

Dopodiché, tocca all’ amministrazione convocare entro 10 giorni una conferenza dei servizi, cui sono chiamati a partecipare la Provincia e tutte le amministrazioni competenti. I lavori della conferenza di servizi non possono superare il termine perentorio di 60 giorni. L’ esito positivo della conferenza vale come proposta di variante allo strumento urbanistico.

Quindi, il Comune pubblica un avviso sul Bur e mantiene depositato il progetto in municipio per 60 giorni, entro cui chiunque può proporre osservazioni. Infine, la parola passa al Consiglio comunale, che si esprime definitivamente entro 30 giorni. La norma non fissa limiti agli incrementi volumetrici, né requisiti energetici, che sono affidati alle proposte dei privati e alla valutazione della conferenza dei servizi.

NOTA
SUL = superficie utile lorda
SUC = Superfice utile coperta.

Fonte: Confappi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>