La legge di semplificazione n. 133 / 2008 ha cancellato dal decreto sul rendimento energetico l’ obbligo di allegare al rogito di compravendita la certificazione energetica e le sanzioni relative (pena la nullità dell’ atto). Resta obbligatorio dal 1° luglio 2009 che il venditore disponga della certificazione, ma non si dice nulla della sua consegna all’ acquirente. Nessun accenno, invece, all’ obbligo di fare la certificazione energetica in caso di locazione e di allegarla al contratto.
Ovviamente se le norme regionali non dicono diversamente, causa la mancanza di controlli da parte dei notai (che possono comunque rogitare) e l’ inesistenza di sanzioni, molti cittadini potranno aggirare le leggi tranquillamente, senza rischiare nulla. Quindi, in questi casi, anche la certificazione energetica condominiale non attirerà più di tanto.
Tuttavia le norme di alcune regioni continuano a volere che la certificazione sia allegata ai rogiti di compravendita e ai contratti di locazione, a scadenze diverse, sin dal 1° luglio 2009.
In Piemonte l’ obbligo per gli affitti scatta dal 1° luglio 2009. In Lombardia e in Emilia Romagna, invece, partirà dal 1° luglio 2010. Date ancora da determinare, invece, per Toscana e Valle d’ Aosta. In Piemonte, in Lombardia e in Toscana sono previste anche sanzioni amministrative per i venditori e gli affittuari di immobili.
Poiché i notai che lavorano in queste regioni hanno avuto indicazioni dall’ Ordine di pretendere le certificazioni, l’ obbligo in caso di compravendite è assicurato anche quando mancano sanzioni.
Per le locazioni, invece, occorrerebbe un ente addetto ai controlli, che non si sa quale possa essere (non di certo l’ ufficio del registro, che ha funzioni solo fiscali). Quindi svicolare è più facile. Il tutto finché non interverrà la commissione Europea a dettare sanzioni a carico dell’ Italia per inosservanza della Direttiva 2002 / 91 / CE sul rendimento energetico nell’ edilizia, come pare che stia succedendo.
Sanzioni in caso di mancata allegazione, diverse da regione a regione.
Fonte: Confappi