Le norme locali sono centinaia, molte messe a punto proprio in seguito a terremoti catastrofici, come quelli avvenuti in Friuli, in Campania, Umbria, Marche e Molise. In alcune di queste regioni la ristrutturazione di case esistenti con criteri antiscossa è anzi premiata con contributi a fondo perduto e mutui a tasso agevolato. Nello spirito della prevenzione, abbiamo scelto di esaminare le norme di tre Regioni un po’ meno duramente colpite dai ricorrenti sisma, Emilia, Lombardia e Toscana, per offrire uno spaccato di come è stata affrontata, fuori dalla stretta emergenza, questa difficile realtà.
Emilia Romagna
All’ avanguardia rischio antisismico, ha emanato nell’ ottobre 2008 la legge n. 19. Le funzioni sono esercitate dai comuni, ma sotto la regia tecnica della Regione, salvo che i municipi vogliano, in forma individuale o associata, occuparsi di tutto direttamente e siano in grado di farlo.
Tranne che nelle zone a basso rischio, tutti gli interventi di nuova costruzione, di recupero del patrimonio edilizio esistente e di sopraelevazione, relativi a edifici e opere suppliche e private, sono soggetti al rilascio di una autorizzazione sismica.
Anche nella zone a basso rischio l’ autorizzazione è necessaria per le sopraelevazioni, le opere infrastrutturali e gli interventi edilizi in abitati dichiarati da consolidare. Comunque, anche nelle località “più stabili” resta necessario il deposito presso lo Sportello unico per l’ edilizia del progetto esecutivo riguardante le strutture redatto dal progettista abilitato in conformità alle norme tecniche per le costruzioni.
L’ autorizzazione sismica ha validità per cinque anni, ma decade in caso di entrata in vigore di contrastanti previsioni legislative o di piano ovvero di nuove norme tecniche per le costruzioni, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.
Lombardia
L’ individuazione delle zone sismiche e le norme tecniche fanno capo alla regione, mentre le province sono competenti per la progettazione, esecuzione e gestione di opere di difesa del suolo nonché per il controllo delle costruzioni in zone sismiche.
Non vi sono Comuni in zona 1, quella a più alta pericolosità, in zona 2 (media sismicità) sono 41, 238 quelli in zona 3 (bassa sismicità) mentre l’ 84% dei municipi lombardi sono in zona 4 (bassissima sismicità). La provincia di gran lunga più a rischio è quella di Brescia, con 32 comuni in zona 2 e ben 116 in zona 3.
La legge 12 / 2005 vincola i Comuni sismici all’ aggiornamento della classificazione del territorio in funzione delle amplificazioni sismiche valutate. La delibera, n.8 / 1566 / 2005 è norma regionale di riferimento per quanto riguarda la microzonazione a livello comunale.
In attesa dell’ entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni nazionali, solo nei 41 comuni a medio pericolo è imposta la progettazione antisismica, fatta eccezione per gli edifici strategici (in buona sostanza ospedali, sedi degli enti locali, scuole, centri anziani) e le opere rilevanti (per esempio viadotti e aeroporti).
L’ analisi della sismicità è condotta su tre livelli di diverso approfondimento, il primo obbligatorio in tutti i comuni lombardi, il secondo solo in quelli in zona 2 e 3, il terzo solo nella progettazione di costruzioni con affollamenti significativi, industrie pericolose p, reti viarie e ferroviarie critiche e costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti.
Toscana
La disciplina antisismica è contenuta nelle norme generali per il territorio (legge n. 15 / 2005, articoli 95 – 118), e, a differenza di quanto accade in Emilia, si applica solo alle zone considerate pericolose, individuate da apposite delibere di Giunta.
Dopo il varo di questa legge, era intervenuta la Corte Costituzionale, che con sentenza n. 182 / 2006 aveva bocciato l’ articolo 105 dove prevedeva che per l’ inizio dei lavori in zone sismiche non è necessaria l’ autorizzazione della struttura regionale competente.
Poiché gran parte del territorio regionale della Toscana è classificato a media sismicità (zona 2), dal giorno di deposito della sentenza gli uffici erano stati sommersi da una mole ingestibile di richieste di autorizzazione.
Per sciogliere il nodo, senza violare le disposizioni di legge, la Regione ha adottato (delibera n. 431 del 12 / 6 / 2006) una nuova classificazione sismica del territorio, spostando 106 comuni dalla zona 2 alla nuova zona 3S, a bassa sismicità ma per la quale le norme antisismiche per la progettazione sono uguali a quelle previste per la zona 2.
In questo modo i progetti delle nuove zone 3S devono essere depositati (per i controlli a campione stabiliti dal regolamento) ma non è richiesta l’ autorizzazione per iniziare i lavori. In seguito è uscito il regolamento (Decreto presidente giunta n. 48 del 17 – 10 – 2006 ) che si occupa della vigilanza sulla realizzazione dei lavori in zone a basso rischio.
In queste zone è estratto a sorte un certo numero di interventi, che vengono sottoposti a verifica. Il campione è scelto con il criterio di più verifiche per le zone più a rischio: il 10% dei progetti in zone denominate 3S, in 4% in zone 3 e l’ 1% in zone 4.
Fonte: Confappi