Il contributo di bonifica, sempre che sussista un beneficio apportato da un’ opera di bonifica che aumenti il valore di case e condominii, può essere imposto solo nei limiti territoriali delimitati da un perimetro di contribuenza trascritto. Lo afferma la Confedilizia dopo che pronunce sulla indispensabilità dell’ esistenza del perimetro (e della sua trascrizione) sono state emesse sia dalla Cassazione che dal Tribunale di Piacenza.
Nel comunicato della organizzazione dei condòmini e proprietari di casa si fa notare che la Cassazione, in una recentissima sentenza, ha affermato che il perimetro di contribuenza consiste “in quell’ area che gode o godrà dei benefici derivanti dalle opere (di bonifica) realizzate o realizzande e che, sola, potrà essere sottoposta a contribuzione proprio in virtù del vantaggio concretamente ricevuto”.
Altrettanto esplicite – afferma sempre la Confedilizia – sono due sentenze, anch’ esse recentissime, del Tribunale di Piacenza. In entrambe, si fa presente che “in forza dei principii affermati dalla consolidata giurisprudenza, il potere impositivo dei Consorzi di bonifica si fonda su due concorrenti presupposti, e precisamente sull’ inserimento dell’ immobile nel perimetro di contribuenza e sulla configurabilità di un beneficio derivante dall’ opera di bonifica, come previsto dall’ art. 860 Cod. civ. e dall’ art. 10 del R.D. 215 / ’33”. È chiaro che dell’ esistenza del perimetro e dell’ avvenuta sua trascrizione (obbligatoria per legge) deve dare prova il Consorzio, avanti le Commissioni tributarie (che sono oggi competenti a giudicare se i contributi siano o no dovuti).