Il consiglio regionale ha approvato a larga maggioranza il progetto di legge “Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico della Lombardia” varato dalla giunta lombarda su proposta del presidente Roberto Formigoni di concerto con l’ assessore al Territorio e Urbanistica, Davide Boni, lo scorso 3 giugno.
Molto soddisfatto il presidente Formigoni che ha sottolineato come la maggioranza compatta abbia approvato il provvedimento con cui la Giunta si è impegnata a rilanciare il settore edilizio in Lombardia. “Un testo – ha aggiunto – che si attaglia come un vestito sulla nostra Regione; un vestito che da oggi potrà essere ancora più bello, più forte e più adatto alle esigenze delle famiglie. Con questa legge diamo impulso al settore edilizio, favorendo una ripresa dell’ edilizia di qualità, migliorando il patrimonio residenziale esistente dal punto di vista estetico, funzionale e sotto il profilo energetico e ambientale”.
Notevoli anche le ricadute positive
sia per quanto riguarda l’ economia che l’ occupazione
“Vogliamo – ha detto ancora il presidente lombardo – accrescere il bello, l’ ecocompatibile, il risparmio energetico, il lavoro”. L’ insieme degli investimenti potenziali è stimato tra 5,8 e 6,5 miliardi di euro; positiva anche la ricaduta sull’ indotto occupazionale, valutabile in 30.000 nuovi posti di lavoro, e sul profilo energetico con un risparmio annuo valutabile in circa 44 milioni di euro.
Entusiasta anche l’ assessore Davide Boni che ha sottolineato la strategicità di tale legge in un momento particolarmente difficile per l’ economia italiana
“Provvedimento storico per uscire da situazione difficile: grandi opportunità anche per i soggetti pubblici. Il nuovo testo – ha spiegato – consente di intervenire solo sugli edifici esistenti, non di utilizzare nuove aree. Siamo l’ unica Regione in Italia a tutelare i centri storici (si posso solo sostituire edifici non coerenti con le caratteristiche storiche, architettoniche, paesaggistiche e ambientali, previo parere vincolante delle Commissioni regionali per il paesaggio); le aree naturali (dove non si potrà intervenire) e le zone inserite nei parchi regionali (dove si applica riduzione di un terzo dell’incremento massimo consentito degli edifici esistenti”.
I Comuni hanno poi la possibilità di individuare zone del proprio territorio in cui non applicare la nuova legge
“La nuova legge – ha concluso l’ assessore alla Casa e Opere Pubbliche, Mario Scotti – rappresenta una grande opportunità anche per i soggetti pubblici che avranno 24 mesi di tempo per predisporre i progetti di riqualificazine. Va anche tenuto conto che, in questo caso, la realizzazione di nuove volumetrie è subordinata al conseguimento dei requisiti minimi di risparmio energetico e all’ esecuzione di interventi di recupero paesaggistico – ambientale”.
In sintesi legge individua quattro tipi di intervento
1 – Recupero e riutilizzo a scopo residenziale di volumetrie abbandonate, sottoutilizzate o che attualmente hanno altra destinazione (interventi prevedibili pari a circa 1.700.000 metri cubi; investimento tra 487 e 527 milioni di euro).
2 – Ampliamento fino al 20% (e comunque per non più di 300 metri cubi) del volume complessivo di edifici mono e bifamiliari, ovvero di edifici con volumetria non superiore a 1.200 metri cubi (si stimano in tutta la Regione nuove volumetrie per circa 5.600.000 metri cubi complessivi e investimenti di circa 2,5 miliardi di euro).
3 – Demolizione e ricostruzione di edifici residenziali e produttivi, con bonus volumetrico sino al 30% del volume preesistente, aumentabile al 35% in presenza di adeguate dotazioni di verde, cioè una dotazione arborea che copra almeno il 25% del lotto (volumetria residenziale da edificare pari a circa 1.800.000 metri cubi, investimento di 1,7 miliardi di euro; edifici produttivi industriali o artigianali, investimento tra 700 milioni e 1,43 miliardi di euro).
4 – Riqualificazione di quartieri di edilizia residenziale pubblica (3.000 nuovi alloggi, investimento di 420 milioni di euro).
Criteri e cautele generali
La legge ha carattere di straordinarietà (la sua applicazione avrà durata di 18 mesi) e contiene idee guida e disposizioni mirate alla sicurezza dei cittadini e del territorio, della qualità degli insediamenti e dell’ ambiente. In particolare:
– rispetto delle condizioni di inedificabilità per vincoli ambientali, idrogeologici, paesaggistici e monumentali;
– inapplicabilità della legge nelle aree naturali protette;
– per i parchi, riduzione di un terzo degli aumenti di volumetrie consentiti (quindi +13,3% anziché +20% per l’ ampliamento di edifici esistenti e 20% anziché 30% nel caso di demolizione – ricostruzione);
– previsione di particolari requisiti per il risparmio energetico negli interventi ammessi (nel caso di ampliamento, riduzione certificata del 10% del consumo energetico; nel caso di sostituzione di edifici, consumo energetico ridotto del 30% rispetto agli standard previsti in generale);
– applicazione del codice civile e delle normative in materia di sicurezza, igiene, paesaggio e beni culturali;
– inapplicabilità delle disposizioni della legge per quanto
concerne gli edifici abusivi.