A regolare l’ iter per lo sconto fiscale del 55% è il Decreto dello sviluppo 19 /2 / 207, modificato dai decreti 26 / 10 / 2007 e 7 / 4 /2008. La documentazione di cui bisogna disporre può essere ripartita in due categorie: quella che va conservata in un cassetto ed esibita a richiesta e quella che va inviata.
Documentazione da conservare
1) Asseverazione da parte di un tecnico abilitato attestante il rispetto dei requisiti tecnici prescritti. In caso di esecuzione di più interventi sul medesimo edificio l’ asseverazione può essere unitaria e fornire in modo complessivo i dati e le informazioni richieste. Questo documento, se riguarda gli interventi di sostituzione di finestre e infissi, e nel caso di caldaie a condensazione con potenza inferiore a 100 kW, può essere sostituito da una certificazione dei produttori.
2) Fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi. Secondo interpretazioni delle Entrate, anche l’ agevolazione della detrazione del 55% (e non solo quella del 36%), è condizionata all’ indicazione in fattura del costo della manodopera utilizzata per la realizzazione dell’ intervento
3) Ricevuta del bonifico bancario o postale attraverso il quale è stato effettuato il pagamento (per i non titolari di reddito d’ impresa).
4) Per i lavori condominiali, copia della delibera assembleare e quella della tabella millesimale di ripartizione delle spese.
5) Per i lavori eseguiti dall’ inquilino o dal comodatario, dichiarazione di assenso del proprietario.
6) Ricevuta di invio tramite internet della documentazione tecnica all’ Enea.
7) Nelle regioni in cui è stata varata, è necessario conservare in un cassetto anche la certificazione energetica, redatta secondo i criteri locali.
Documentazione da inviare telematicamente
1) All’ Enea, entro 90 giorni dalla fine lavori: scheda informativa dell’ intervento, redatta dal tecnico abilitato secondo lo schema riportato nell’ allegato E del decreto o nell’allegato F, se l’ intervento riguarda la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari o l’ installazione di pannelli solari. La scheda riporta i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spesa, dell’ edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia di intervento eseguito ed il risparmio di energia conseguito, nonché il relativo costo, specificando l’ importo per le spese professionali, e quello utilizzato per il calcolo della detrazione.
2) All’ Enea entro 90 giorni dalla fine lavori: Attestato di qualificazione energetica conforme allo schema riportato nell’ allegato A del decreto. L’ invio dell’ attestato non è necessario in caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e di installazione di pannelli solari.
3) All’ Agenzia delle Entrate: apposita comunicazione, ma solo in caso di prosecuzione di lavori iniziati nel 2009, nel 2010.
Casi dubbi
Le interpretazioni dell’ Agenzia e dell’ Enea hanno riguardato tra l’ altro il caso della sostituzione di impianti di riscaldamento esistenti: non sono considerati tali caminetti, cucine economiche o stufe a legna. Si è poi esclusa la detrazione alle imprese per i quali gli immobili sono destinati alla vendita o alla locazione.
Non godono dell’ agevolazione anche gli interventi correlati ma non direttamente connessi al risparmio energetico (che possono al più godere della detrazione del 36%). Non agevolabili le spese per pannelli solari termici con funzione esclusiva di climatizzazione estiva né quelle per la sostituzione di porte con infissi coibentati.
Ammesse invece le opere di demolizione e fedele ricostruzione, che rientrano nella ristrutturazione edilizia. Se vi sono più edifici che però costituiscono catastalmente un’ unica unità, non ha rilievo la definizione catastale: la detrazione si può godere per ciascun edificio.
Introdotto il divieto di cumulo
Per le stesse spese affrontate è naturalmente impossibile chiedere sia la detrazione fiscale del 36% che quella del 55%. Tuttavia, in caso di opere che siano in parte di semplice recupero edilizio e in parte di risparmio energetico con gli standard di legge, la spesa relativa alle prime sarà detraibile con la percentuale minore e quella relativa alle seconde con quella maggiore. Ovviamente occorrerà affrontare due iter burocratici differenti ed evidenziare in fatture distinte le due spese, anche qualora sia la stessa impresa a fatturarle.
Con la risoluzione 7 luglio 2008, n. 283, l’ agenzia delle Entrate ha per esempio affrontato il caso di un contribuente che, per sostituire i caloriferi con pannelli radianti a pavimento, ha dovuto ovviamente demolire il pavimento preesistente, porne in opera una nuovo, accorciare gli infissi e così via. Tutte queste opere sulle strutture, secondo le Entrate, non hanno di per sé come scopo la riduzione dei consumi e perciò sono agevolabili solo ai sensi del 36%, mentre l’ impianto di riscaldamento a pannelli radianti lo è ai sensi del 55%.
Un discorso a parte è la cumulabilità del 55% con altri incentivi statali o locali. La detrazione non è applicabile ai pannelli fotovoltaici, per i quali opera già il cosiddetto conto energia. Lo stesso vale per le altre fonti rinnovabili, se agevolate per mezzo dei certificati verdi o tariffe omnicomprensive, per espressa disposizione delle norme che le regolano.
Delicato invece il discorso dei contributi regionali, provinciali o comunali
Il regolamento di applicazione del 55% consente il cumulo, anche se la circolare Entrate 31 / 05 / 2007 n. 36 (punto 8), ha chiarito che le somme ottenute a titolo di rimborso delle spese detratte fiscalmente in periodi d’ imposta precedenti, vanno assoggettate a tassazione separata.
In seguito, però, è entrato in vigore il Dlgs n. 115 / 2008 sull’ efficienza energetica che stabilisce, nell’ articolo 6, comma 3: “A decorrere dal 1° gennaio 2009 gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato per la promozione dell’ efficienza energetica, non sono cumulabili con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali, fatta salva la possibilità di cumulo con i certificati bianchi e fatto salvo quanto previsto dal comma 4”. A sua volta il comma 4 prevede un decreto che stabilisca, in certi casi particolari, limiti di cumulabilità. Non è però mai stato varato. Quindi la cumulabilità con i contributi locali era possibile fino al 2008. Ora non più.
Fonte: IlSole24ore