Le Finanziarie 2007 e 2008 hanno introdotto nel testo unico dell’ edilizia un nuovo obbligo per gli edifici di nuova costruzione, per ottenere il rilascio del permesso di costruire. Nei regolamenti edilizi comunali deve essere introdotta una norma: l’ installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, per garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell’ intervento.
Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW. Quasi sempre si tratta di porre in opera pannelli solari fotovoltaici, perché il ricorso ad altre fonti rinnovabili (per esempio l’ eolico o il geotermico) sarà abbastanza raro. La legge n. 14 / 2009 ha prorogato fino al 1º gennaio 2010 il termine di decorrenza della norma.
Alcune leggi regionali hanno ripreso il nuovo dettato del Dpr n. 380 / 2001, introducendo però alcune variazioni. Esse valgono sempre per gli edifici di nuova costruzione, per le ristrutturazioni e / o gli aumenti volumetrici.
Piemonte (Legge n. 13 / 2007)
Almeno il 60% del fabbisogno annuale di energia primaria richiesto per la produzione di acqua calda sanitaria dell’ edificio deve essere assicurata da pannelli solari termici integrati nella struttura edilizia.
Liguria (Legge n. 22 / 2007)
Negli edifici di nuova costruzione deve essere prevista l’ installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda, salvo comprovati impedimenti tecnici. Essi debbono essere dimensionati in modo da garantire la copertura del fabbisogno annuo di acqua calda ad uso sanitario non inferiore al 50 % (percentuale innalzata, dal 30%, dalla legge n. 16 / 2009). Per i nuovi edifici a qualunque uso adibiti è verificata in via prioritaria l’ opportunità del ricorso a fonti di energia rinnovabile per il soddisfacimento dei fabbisogni energetici per il riscaldamento, il condizionamento, l’ illuminazione e la produzione di acqua calda.
Lombardia (Dgr n. 8475 / 2008)
Metà dell’ acqua calda deve provenire da fonti rinnovabili oppure da una rete di teleriscaldamento, che sia alimentata anche da combustione di rifiuti e / o biogas, o da reflui energetici di un processo produttivo. Le eccezioni debbono essere giustificate da relazione tecnica.
Trento (Legge n. 1 / 2008)
Va soddisfatto almeno il 50 per cento dei fabbisogni di acqua calda per usi igienico – sanitari e almeno il 20 per cento per il riscaldamento dell’ edificio e la produzione di energia elettrica con fonti energetiche rinnovabili o con la cogenerazione – rigenerazione. Previsto regolamento di attuazione.
Emilia Romagna
(Deliberazione assemblea legislativa n. 156 / 2008)
La regione riproduce in toto il dettato della Finanziaria. In caso di impossibilità tecniche, si apre anche, però, l’ alternativa del collegamento ad una rete di teleriscaldamento; l’ adozione di impianti di micro – cogenerazione; il collegamento a impianti di fonti rinnovabili comunali. L’ Emilia Romagna prevede, infatti, di realizzare piattaforme fotovoltaiche diffuse nel territorio. Nel caso di edifici di costruzione / ristrutturazione / nuova installazione di impianti termici, l’ impianto di produzione dell’ energia termica dovrà essere progettato in modo che almeno il 50% del fabbisogno di acqua calda sanitaria sia coperto da fonti rinnovabili.
Umbria (Legge n. 17 / 2008)
Nessun obbligo di fonti rinnovabili nei centri storici e sono fatti salvi i limiti per gli edifici con vincoli architettonici o paesaggistici. Altrove è ripreso il dettato della norma nazionale per nuove costruzioni e ristrutturazioni edilizie, con in aggiunta quello della necessità di pannelli solari termici con copertura del 50% del fabbisogno di acqua calda, sia per residenze che per altre attività.
Lazio (Legge n. 26 / 2007)
I comuni che favoriscono l’ impiego di energia solare termica e la diminuzione degli sprechi idrici negli edifici entro il 30 / 4 / 2008 hanno titolo preferenziale nella assegnazione dei fondi previsti. Legge (n. 6 / 2008) Fonti rinnovabili debbono soddisfare il 50% del fabbisogno di acqua calda sanitaria
Campania (Legge n. 1 / 2008)
I comuni debbono inserire nei regolamenti disposizioni per l’ utilizzo di pannelli solari termici e fotovoltaici.
Puglia (Legge n. 3 / 2009)
Si riprende la norma nazionale, ma il termine di decorrenza è anticipato all’ 1 gennaio 2009.
Autorizzazioni in Calabria
La Calabria ha di recente dettato, con la legge 29 dicembre 2008, n. 42, le procedure per l’ autorizzazione degli impianti che producono energia elettrica da fonti rinnovabili, e in particolare del fotovoltaico. Sono interventi di manutenzione ordinaria, e non necessitano quindi di alcuna autorizzazione, ma di una semplice comunicazione al Comune, gli impianti fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e che non sporgano dal tetto stesso.
Identico discorso per quelli eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro. Qualora non ricorrano questi requisiti, sono comunque sottoposti a semplice Dia (denuncia di inizio attività) gli impianti eolici di potenza fino a 60 kW, quelli fotovoltaici fino a 20 kW, quelli idraulici fino a 100 kW, quelli a biomasse fino a 200 kW e quelli a gas di discarica fino a 250 kW.
La Dia può bastare (anche per impianti di potenza superiore, fino a 600 kW, in casi ben specifici: per esempio impianti per autoproduzione, fotovoltaici parzialmente integrati in strutture edilizie industriali, commerciali, agricole, idroelettrici, o a biomassa posti all’ interno dello stesso tipo di edifici, idroelettrici. In tal caso però sono fatte salve le norme in materia di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza.
Sia per gli impianti soggetti a comunicazione che per quelli sottoposti a Dia i proprietari debbono comunicare l’ eventuale cessazione dall’ attività ed a fornire indicazioni sulle tipologie di smaltimento previste per i materiali e le attrezzature.
Solo gi impianti più grandi restano quindi sottoposti alla più gravosa procedura dell’ Autorizzazione unica. I loro proponenti debbono possedere i requisiti previsti per le società industriali e commerciali dalla legislazione vigente, devono espressamente avere come oggetto sociale l’ installazione di impianti di produzione di energia proveniente da fonte rinnovabile o comunque di attività ad essa connessa ed essere in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione sulla liberalizzazione del mercato elettrico. La legge definisce poi la documentazione necessaria da allegare.