La certificazione o qualificazione energetica obbligatoria per le unità immobiliari costruite o vendute

di Redazione 2

Come è già noto, dal 1° luglio 2009 è entrato in vigore l’ obbligo di dotare di attestato di certificazione energetica le singole unità immobiliari, anche sotto i 1000 mq, vendute o affittate, sia esistenti che di nuova costruzione. Tuttavia, nelle regioni in cui non è stato predisposto, la certificazione energetica è di fatto sostituita dall’ attestato di qualificazione energetica, redatto dal direttore dei lavori e presentato al Comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori.

Purtroppo, a confondere le idee al cittadino, sta il fatto che di attestati di qualificazione energetica ne esistono due, con identico titolo. Il primo, più conosciuto, è l’ allegato A al Decreto Economia e Finanze 19 febbraio 2007, che va compilato telematicamente sul sito dell’ Enea per poter ottenere la detrazione del 55% sul risparmio energetico.

Il secondo è citato dal Dlgs n. 152 / 2005 sul rendimento energetico in edilizia, come un semplice documento che può essere predisposto a cura dell’ interessato, al fine di semplificare il rilascio della certificazione energetica.

Quindi la qualificazione finisce per assumere un ruolo sostitutivo della certificazione energetica che, non avrebbe per legge, in mancanza di meglio. Formalmente non dovrebbe essere per forza necessario seguire lo schema previsto dall’ allegato A al Dm 19 / 2 / 2007, anche se questa resta la scelta più prudente.

Quanto detto non vale per tre regioni (Lombardia, Liguria ed Emilia Romagna) e due province autonome (Trento e Bolzano) in cui la certificazione energetica è già una realtà e in cui anche le scadenze della sua adozione per le unità immobiliari singole possono essere diverse.

A complicare le cose sta il fatto che legge 133 / 2008 ha abolito l’ obbligo previsto dai commi 3 e 4 dell’ articolo 6 del Dlgs 192 / 2005 di allegare l’ attestato di certificazione energetica al rogito di compravendita e al contratto di locazione, pena la nullità degli atti.

Con lo stesso articolo 35 sono stati abrogati anche i commi 8 e 9 dell’ articolo 15 del Dlgs 192 / 2005, concernenti le relative sanzioni. Non c’ è più quindi la necessità di allegare l’ attestato di certificazione energetica al rogito, ma resta quella redigerlo, come previsto dall’ art. 6 del Dlgs 192 / 2005. Mancando però le sanzioni, il rischio è che questa imposizione resti sulla carta e non spaventi nessuno. Inoltre la versione vigente del Dlgs 192 / 2005 non spende più una parola a proposito della redazione della certificazione in caso di locazione dell’ immobile.

Tutto ciò evidentemente è in contrasto con la direttiva europea 2002 / 91 / CE sul rendimento energetico nell’ edilizia che impone la consegna all’ acquirente o all’ inquilino di questo documento, per quanto non parli espressamente di allegazione al rogito o al contratto.

Non ha caso il Commissario europeo per l’ energia, Andris Piebalgs, sin dal novembre dello scorso anno, ha parlato di procedura di infrazione in corso per mancato rispetto della direttiva 2002 / 91 / CE anche a causa delle abrogazioni decise con la legge n. 133 / 2008.

E le regioni, che molto spesso avevano previsto nelle loro norme l’ allegazione a compravendite ed affitti, cosa fanno? Reagiscono in ordine sparso. Per esempio, la Liguria si è conformata ai cambiamenti della legge nazionale, mutando la propria. Lombardia e Piemonte invece riconfermano la validità delle loro leggi e puniscono con sanzioni amministrative chi non allega la certificazione energetica. Le loro interpretazioni sono state avvallate dal Consiglio nazionale del Notariato che ha detto che laddove le norme locali lo stabiliscono (anche in Valle d’ Aosta, Toscana, Umbria e nelle provincia di Trento) allegare il documento è necessario.

Dove la certificazione è ormai una realtà
In tre regioni (Lombardia, Liguria ed Emilia Romagna), e nelle due province autonome (Bolzano e Trento) la certificazione energetica è ormai realtà concreta. Sono infatti state varate, oltre le norme che le istituiscono, anche le regole tecniche sul rendimento energetico degli edifici, che permettono i complessi calcoli per stabilire il fabbisogno energetico annuo dell’ edificio e le trasmittanze termiche delle sue strutture (cioè il grado di coibentazione di pareti, infissi, pavimenti e soffitti).

L’ ultima arrivata è la provincia di Trento, che con delibera di giunta datata 12 giugno 2009 ha varato un apposito regolamento: qui la certificazione non partirà però da subito ma da data da decidere ancora, anche perché finché non nascono gli organismi che la possano redigere, o non viene stilato l’ elenco dei professionisti abilitati, non si sa chi possa farla.

Di un giorno antecedente, l’ 11 giugno, è il decreto dirigenziale n. 5376 della Lombardia che aggiorna la procedura di calcolo della certificazione energetica (almeno per la terza volta, ci pare), con effetto però dal 7 settembre (prima valgono le regole precedenti). Anche la Liguria ha cambiato quest’ anno le carte in tavola, sostituendo con il Regolamento n. 1 / 2009 quello risalente al 2007. Un tira e molla che non solo costringe i professionisti ad aggiornarsi continuamente, ma anche a buttar via i preziosi software di calcolo acquistati precedentemente.

Altre regioni sono in fase abbastanza avanzata nel varo di norme ad hoc. Val d’ Aosta, Toscana, Basilicata e Piemonte dispongono solo di norme di legge e mancano quindi delle specifiche tecniche, rimandate a delibere di giunta e regolamenti. In Piemonte i responsabili del settore risparmio in materia energetica hanno assicurato che al più tardi ad ottobre 2009 la certificazione verrà varata, con un altro anno di tempo però perché diventi operativa.

Fonte: Confappi

Commenti (2)

  1. L’ Attestato di Certificazione Energetica, documento prodotto a seguito del processo di certificazione, determina le prestazioni energetiche ed i livelli di consumo dell’edifico/unitá immobiliare, certificandone l’apposita classe prestazionale di appartenenza.

    Tale documento indica anche i possibili interventi migliorativi del sistema edificio-impianto per la riduzione dei consumi.

    Riepilogando , è obbligatorio:

    •In Lombardia e in altre regioni, dal 1 luglio 2009, allegare l’Attestato di Certificazione agli atti notarili per la compravendita (D.g.r n° 8/8745 e s.m.i)
    •In Lombardia e in altre regioni, allegare l’Attestato di Certificazione anche per i contratti di locazione a decorrere dal 1 luglio 2010 (D.g.r n° 8/8745 e s.m.i) .
    Per maggiori informazioni consultare il sito:
    http://www.certificazionienergetiche.org/index.html.
    Per pratiche che richiedono una CERTIFICAZIONE ENERGETICA URGENTE, lo STUDIO DI ARCHITETTURA è in grado, tramite l’apposito Servizio Express, di certificare il vostro immobile in 24 ore.
    http://www.certificazionienergetiche.org/certificazione-energetica-urgente.html

  2. e’ neccessario il certificato energetico anche in caso di esecuzione immobiliare?

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