Uno dei problemi con cui l’ amministratore di condominio, sempre più spesso, è chiamato a misurarsi, è il ritardo nel versamento dei contributi condominiali. Allorché ciò si verifichi, gli strumenti che l’ ordinamento gli mette a disposizione sono due, entrambi disciplinati dall’ art. 63 disp. att. cod. civ., rispettivamente al primo e al terzo comma.
La prima di queste disposizioni prevede che l’ amministratore, “per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’ assemblea”, possa ottenere “decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione”.
La seconda stabilisce – nel caso di ritardo protratto per un semestre e purché il regolamento di condominio lo consenta – che lo stesso amministratore possa sospendere, al condòmino moroso, l’ utilizzazione dei servizi comuni che siano suscettibili di godimento separato. Di queste due soluzioni, tuttavia, la seconda è sovente priva di validità pratica.
I servizi che, in ambito condominiale, sono passibili di utilizzazione separata, infatti, sono in linea generale (e trascurando, ovviamente, i servizi minori o quelli specifici previsti in singoli condominii) il riscaldamento centralizzato, l’ acqua e l’ ascensore.
Escludendo quest’ ultimo (a meno che non si ipotizzi di dotare ciascun condòmino di una chiave: operazione che comporta specifici interventi sull’ ascensore e che, fra l’ altro, ne complica l’ utilizzo), occorrerebbe – per dare concreta attuazione alla previsione in parola – che gli impianti fossero costruiti e tarati in modo tale da permettere il distacco forzoso: il che, in realtà, non accade spesso.
Molto più utile risulta quindi essere l’ altro rimedio a disposizione dell’ amministratore: il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo. Al riguardo, la Cassazione ha chiarito che tale provvedimento può essere richiesto sulla base tanto del preventivo quanto del consuntivo (sent. 1789 del 12.2.’93).
di Corrado Sforza Fogliani (nella foto)
presidente Confedilizia