Novità in tema di agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie previste nella legge Finanziaria 2008: proroga sino al 31 dicembre 2011 del 36% per il recupero delle abitazioni e conferma sino al 30 giugno 2012 del 36% per l’ acquisto di immobili ristrutturati da impresa. Ferma fino al 31 dicembre 2010 la detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici (articolo 2, comma 15, legge 203 / 2008 e articolo 29, comma 6, Dl 185 / 2008 convertito nella legge 2 / 2009).
Detrazione 36%
Fino al 31 dicembre 2011, viene prevista la proroga: della detrazione Irpef del 36% per le spese di recupero dei fabbricati abitativi, nel limite di 48.000 euro per unità immobiliare; dell’ applicazione dell’ Iva agevolata al 10% per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sui fabbricati abitativi.
Viene, inoltre, prorogata la detrazione Irpef del 36% per l’ acquisto di abitazioni comprese in fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzioni che si applica a condizione che: gli interventi di recupero realizzati sull’ intero fabbricato siano eseguiti dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2011, il rogito sia stipulato entro il 30 giugno 2012.
Viene, infine, confermato, l’ obbligo di indicazione in fattura del costo della manodopera, a pena di decadenza dalla detrazione Irpef del 36% riconosciuta sia per gli interventi di recupero, sia per l’ acquisto di abitazioni ristrutturate.
Detrazione 55%
L’ articolo 29, Dl 185 / 2008 ha previsto, per le spese sostenute nel 2008, il ripristino delle modalità applicative precedenti (detrazione del 55% automatica, senza limiti di stanziamento); per le spese sostenute nel 2009, il recente provvedimento del direttore delle Entrate ha escluso lì invio della comunicazione per i lavori eseguiti e conclusi nel 2009, fermi restando i precedenti adempimenti (comunicazione all’ Enea entro 90 giorni dall’ ultimazione dei lavori).
La ripartizione della detrazione è obbligatoriamente in 5 anni. Viene stabilita, inoltre, la modifica del Dm 19 febbraio 2007, al fine di semplificare gli adempimenti cui sono tenuti i contribuenti, da adottare tramite successivo decreto.
La ristrutturazione
Per quanto riguarda il 36%, la detrazione compete per:
– interventi di manutenzione ordinaria (solo quando riguardano parti comuni di edifici residenziali), manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia;
– opere volte al superamento delle barriere architettoniche;
– opere finalizzate alla cablatura degli edifici;
– opere finalizzate al contenimento dell’ inquinamento acustico;
– opere finalizzate alla sicurezza statica e antisismica;
– opere finalizzate alla messa a norma degli edifici;
– opere finalizzate alla redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione;
– opere finalizzate ad evitare infortuni domestici, come per esempio, l’ installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti, il montaggio di vetri antinfortunistica, l’ installazione di corrimano lungo le scale, la sostituzione del tubo del gas, la riparazione di una presa mal funzionante;
– opere finalizzate ad impedire il compimento di atti illeciti da parte di terzi;
– interventi di bonifica dell’ amianto;
– realizzazione di parcheggi pertinenziali;
– acquisto, nei soli limiti delle spese di realizzazione, di parcheggi pertinenziali;
– trasformazione di fabbricato strumentale in immobile a destinazione abitativa.
Il risparmio energetico
Mentre la detrazione del 36% si applica esclusivamente per gli interventi eseguiti sui fabbricati residenziali, al contrario, il 55% favorisce gli interventi eseguiti anche sui fabbricati non abitativi (uffici, negozi, opifici, anche posseduti da imprese e società purché utilizzati direttamente). In particolare, la detrazione compete per:
– interventi di riqualificazione globale su edifici esistenti. Si tratta di interventi per la riqualificazione energetica dell’ edificio, che si consegue se l’ indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale risulti non superiore ai valori riportati nelle tabelle di cui all’ Allegato A del decreto 11 marzo 2008, per i lavori iniziati dal periodo d’ imposta 2008. Come chiarito dalla circolare 36 / E / 2007, l’ indice predeterminato di fabbisogno energetico da conseguire deve essere riferito all’ intero edificio e non alle singole unità che lo compongono. Per tale tipologia di intervento, la norma prevede che il limite massimo della detrazione sia pari a 100.000 euro;
– interventi su strutture opache e su infissi. Si tratta di interventi sull’ involucro dell’ edificio, riguardanti le strutture opache (ad esempio: coperture e pavimenti) e le finestre, comprensive di infissi, che consentano di ottenere una riduzione della trasmittanza termica indicata nelle tabelle ministeriali (allegato B) del Dm 11 marzo 2008. La norma ha previsto, per tale categoria di interventi, un limite massimo di detrazione in misura pari a 60.000 euro;
– installazione di pannelli solari per un importo massimo della detrazione in misura pari a 60.000 euro. In tal caso, l’ obiettivo di risparmio energetico si raggiunge attraverso: la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali; la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici ed università.
– sostituzione di impianti di climatizzazione invernale mediante l’ installazione di caldaie a condensazione, con contestuale messa a punto del sistema di distribuzione e sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia. Per tali interventi, il valore massimo della detrazione è pari a 30.000 euro.