La C.M. 8 / E/2009 ribadisce che la possibilità di riconoscere maggior valore ai beni oggetto della rivalutazione può avere efficacia solamente a livello civilistico e non necessariamente anche a livello fiscale. In sintesi, mentre nei precedenti provvedimenti, l’ efficacia della rivalutazione, sia ai fini civilistici che fiscali, era subordinata al pagamento dell’ imposta sostitutiva, nell’ attuale previsione, gli effetti civilistici e quelli fiscali risultano autonomi
L’ impresa, quindi, potrà valutare diverse alternative per la rivalutazione degli immobili:
-rivalutare ai soli fini civilistici, senza il pagamento dell’ imposta sostitutiva;
-rivalutare ai fini civilistici e fiscali, versando l’ imposta sostitutiva sui maggiori valori attribuiti agli immobili;
-rivalutare sia ai fini civilistici che fiscali, versando l’ imposta sostitutiva in relazione ai maggiori valori attribuiti agli immobili, ed affrancare il saldo attivo di rivalutazione con un ulteriore imposta sostitutiva.
Effetti fiscali: imposta e decorrenza
Circa il costo fiscale della rivalutazione, il comma 20, dell’ art. 15 del D.L. 185 / 2008 (come modificato dal D.L. 5 / 2009) prevede il pagamento di un’ imposta sostitutiva delle imposte sui redditi (Irpef / Ires) e dell’ Irap, da applicare sul maggior valore attribuito ai beni, con aliquota pari al:
·1,5% per i beni non ammortizzabili;
·3% per i beni ammortizzabili.
L’ imposta sostitutiva può essere versata, a scelta dal contribuente, o in un’ unica soluzione entro il termine di versamento delle imposte relative all’ esercizio nel corso del quale la rivalutazione è effettuata, ovvero in tre rate, con la corresponsione degli interessi legali nella misura del 3% sulla seconda e sulla terza rata (art. 15, comma 22, D.L. 185 / 2008). Quindi, se la rivalutazione è effettuata nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2008, l’ intero ammontare dell’ imposta sostitutiva, ovvero la prima rata della stessa, dovrà essere versata entro il prossimo 16 giugno 2009.
Inoltre, il contribuente può versare l’ imposta sostitutiva entro il trentesimo giorno successivo a tale termine, maggiorandola dello 0,4% a titolo di interesse. Per espressa previsione normativa (art. 15, comma 22, del D.L. 185 / 2008) viene altresì previsto che l’ imposta sostitutiva possa essere oggetto di compensazione, ai sensi del D.Lgs. 241 / 1997. La C.M. 8 / E / 2009 specifica che, in assenza di liquidazione dell’ imposta sostitutiva, la rivalutazione non produce alcun effetto fiscale, neppure ai fini dell’ IRAP.
Circa l’ efficacia fiscale della rivalutazione, inoltre, la C.M. 11 / E / 2009 precisa (anche in conformità quanto affermato nella R.M. 362 / E / 2008) che la stessa deve ritenersi perfezionata con l’ indicazione in dichiarazione dei redditi dei maggiori valori rivalutati e della relativa imposta sostitutiva. Pertanto, l’ omesso, insufficiente e / o tardivo versamento dell’ imposta sostitutiva non compromette il perfezionamento della rivalutazione. In tal caso, l’ imposta sostitutiva non versata è iscritta a ruolo, fermo restando la possibilità per il contribuente di avvalersi del ravvedimento operoso, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.
Per espressa previsione normativa (art. 15, commi 20 – 21, D.L. 185 / 2008), gli effetti fiscali della rivalutazione, ai fini delle imposte sul reddito (Ires / Irpef) e dell’ Irap, decorrono:
– dal quinto esercizio successivo a quello in cui è stata effettuata la rivalutazione (in sostanza, dal 2013), per il riconoscimento del maggior valore di tali beni, ai fini dell’ ammortamento fiscale. Prima del riconoscimento fiscale, i maggiori ammortamenti iscritti in bilancio e imputati a conto economico in misura superiore a quella fiscalmente deducibile, devono essere recuperati a tassazione attraverso una variazione in aumento dal reddito imponibile. In tale ambito, l’ Amministrazione Finanziaria ha inoltre precisato che anche l’ efficacia ai fini del plafond per il calcolo delle spese di manutenzione delle immobilizzazioni materiali, deducibili nel limite del 5% del costo di tutti i beni materiali ammortizzabili, decorre dal quinto esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita;
–dal sesto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita (in sostanza, dal 2014), ai fini del calcolo della plusvalenza imponibile nell’ ipotesi di cessione degli immobili.
Tale disposizione comporta che, qualora l’ immobile sia ceduto (o assegnato ai soci o destinato a finalità estranee all’ esercizio d’ impresa o al consumo personale o familiare dell’ imprenditore) prima dell’ inizio del sesto periodo d’ imposta successivo a quello in cui è stata effettuata la rivalutazione (in sostanza, prima del 1° gennaio 2014, in caso di periodo d’ imposta coincidente con l’ anno solare), la plusvalenza imponibile sarà determinata in base al costo del bene prima della rivalutazione.
In tal caso, così come precisato anche nella C.M. 18 / E / 2006, trova applicazione l’ art.3, comma 3, del D.M. 86 / 2002, che stabilisce che al soggetto che ha eseguito la rivalutazione è attribuito un credito d’ imposta (ai fini delle imposte sul reddito) pari all’ ammontare dell’ imposta sostitutiva pagata riferibile ai beni ceduti.
In tale ambito, la C.M. 8 / E / 2009, con riferimento ad operazioni di sale and lease-back, chiarisce che la stipula di un contratto di lease – back nel periodo di sospensione dell’ efficacia fiscale, concretizzandosi in un’ operazione che comporta il trasferimento giuridico del diritto della proprietà del bene, determina la decadenza dal beneficio, con il conseguente riconoscimento del credito d’ imposta di cui al citato art.3, comma 3, del D.M. 86 / 2002.
Diversamente, il conferimento di azienda contenente beni rivalutati, effettuato in neutralità fiscale durante il periodo di sospensione dell’ efficacia fiscale (ai sensi dell’ art.176 del TUIR – D.P.R. 917 / 1986), non provoca la decadenza dagli effetti fiscali della rivalutazione.