È una forma di imprenditoria familiare esercitata da famiglie che ospitano a pagamento i turisti nella propria abitazione. Bed and breakfast, letteralmente letto e colazione, indica un tipo di ospitalità che ha origini anglosassoni. Viene esercitata da famiglie che, con carattere occasionale o saltuario per un numero di giorni superiore a 210, ospitano a pagamento i turisti nella propria abitazione.
Rispetto all’ affittacamere, il bed & breakfast offre la prima colazione preparata e servita dai proprietari. Questo tipo di ospitalità, meno formale di quella alberghiera, permette di risparmiare e conoscere più da vicino abitudini e costumi dei paesi in cui si soggiorna.
La Regione Liguria ha emanato la lr n.2 / 2008 Testo unico in materia di strutture ricettive e balneari ed è in procinto di approvare uno specifico regolamento di attuazione. In attesa di tale atto vige la lr n.5 / 2000
I requisiti per l’ apertura di un bed and breakfast:
L’ alloggio deve comprendere i seguenti servizi minimi:
* pulizia quotidiana dei locali
* fornitura e cambio biancheria, compresa quella da bagno, almeno due volte alla settimana e comunque ad ogni cambio cliente
* fornitura costante di energia elettrica per illuminazione, acqua calda e fredda e riscaldamento
* un locale bagno, anche coincidente con quello dell’ abitazione, purché composto da wc, bidet, lavabo, vasca da bagno o doccia e specchio con presa di corrente
La prima colazione deve essere assicurata con cibi e bevande che non richiedano manipolazioni.
Comunicazione al Comune
Per esercitare l’ attività di bed & breakfast occorre presentare al Comune territorialmente competente una denuncia di inizio attività ai sensi dell’ articolo 19 della legge 241 / 90 contenente una serie di informazioni:
* generalità e indirizzo di chi intende svolgere l’ attività
* numero delle camere, dei posti letto e dei servizi igienici a disposizione degli ospiti (fino ad un massimo di tre camere)
* descrizione dell’ arredo e degli eventuali servizi offerti
* periodo di attività
* possesso dei requisiti previsti dall’ articolo 11 del Testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n.773 e successive modificazioni
Il Comune provvede entro sessanta giorni a effettuare un sopralluogo per confermare l’ idoneità all’attività e informa la Regione e la Provincia competente per territorio. Ogni cambiamento nella comunicazione di inizio dell’ attività deve essere comunicato entro dieci giorni al comune.
I locali da destinare al bed & breakfast devono possedere i requisiti igienico – sanitari ed edilizi previsti per l’ uso abitativo dai regolamenti comunali.
Le attività di bed & breakfast non sono imprese e non hanno accesso ai contributi regionali previsti per altri tipi di strutture ricettive.
Per approfondire
Banca dati delle leggi regionali