Mutui. Il “tetto” al 4%: le modalità per accedervi

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Tetto al 4% per i mutui a tasso variabile: ci siamo, o quasi. Con l’ invio alle filiali della circolare informativa redatta dall’ Associazione bancaria italiana (Abi) giunge finalmente a termine l’ iter iniziato a fine novembre con l’ approvazione del cosiddetto Decreto anticrisi.
A partire dalle rate di aprile le banche inizieranno ad applicare le agevolazioni, che avranno valore retroattivo e decorrenza pari alla data in cui il pagamento è stato effettuato dal mutuatario. Un’ operazione laboriosa (il Dl riguarda potenzialmente circa 3 milioni di mutui) che l’ Abi, forse con un certo ottimismo, conta di concludere entro maggio.

Agli sportelli i mutuatari potranno trovare anche i moduli di autocertificazione attraverso i quali si potrà attestare il possesso dei requisiti per accedere ai benefici. Questi modelli dovranno essere compilati soltanto dai contribuenti che non figurano negli elenchi inviati dall’ agenzia delle Entrate a ciascuna banca (ad esempio perché il mutuo è stato contratto dopo il primo gennaio 2008). Per coloro che sono già stati inclusi nelle liste, l’ agevolazione sarà applicata automaticamente dalle banche, a patto che sussistano i requisiti.

Per capire se si ha diritto alle agevolazioni (che valgono solo per le rate da versare nel 2009), il mutuatario deve anzitutto assicurarsi di avere i requisiti di base: il finanziamento deve essere stato stipulato prima del 31 ottobre 2008 per l’ abitazione principale (con esclusione di case signorili, ville e castelli) e non deve essere a tasso fisso per tutta la durata dell’ ammortamento.

Le circolari del ministero delle Finanze e i pronunciamenti dell’Abi hanno chiarito che le agevolazioni si estendono anche ai mutui a rata costante, (in questo caso il beneficio si vede sulla durata) e a quelli con opzione, oltre che a tutti i prestiti cartolarizzati o per i quali non sono state onorate tutte le rate già scadute.

Necessario controllare il tasso contrattuale, cioè quello pagato in corrispondenza della prima rata del mutuo dopo l’ eventuale periodo di preammortamento, tasso agevolato, oppure dopo l’ avvenuta rinegoziazione o surroga. Se questo è inferiore al 4% (compreso spread), il mutuatario riceverà dallo Stato una somma pari agli interessi versati oltre il 4% su tutte le rate 2009. Se invece il tasso contrattuale è superiore al 4%, l’ integrazione avverrà soltanto a partire da quel livello.

E infine verificare l’ inclusione del proprio nome nella lista dei contribuenti trasmessa alle banche e, solo in caso negativo, procedere all’ autocertificazione. Gli sconti, che riguarderanno soprattutto le famiglie con prestiti indicizzati agli Euribor dello scorso anno (quando la scadenza 3 mesi aveva toccato il 5,39% contro l’ 1,54% di giovedì scorso), arriveranno direttamente sul conto corrente.

L’ iter in dettaglio

*Controllare tipologia e data di stipula

Se il mutuo non è a tasso fisso per tutta la durata del periodo di ammortamento ed è stato contratto prima del 31 ottobre 2008 per l’ acquisto, la ristrutturazione o la costruzione dell’ abitazione principale (con esclusione di case signorili, ville e castelli) è possibile accedere ai benefici del decreto anticrisi.

*Confrontare il tasso pagato nelle rate del 2009 e quello contrattuale
Il tasso contrattuale è quello pagato in corrispondenza della prima rata del mutuo dopo l’ eventuale periodo di preammortamento, tasso agevolato, oppure dopo l’ avvenuta rinegoziazione o surroga. Se quest’ ultimo è inferiore al 4% (compreso spread), il mutuatario ha diritto a un contributo da parte dello Stato pari agli interessi versati oltre il 4% su tutte le rate pagate nel corso del 2009. Se invece il tasso contrattuale è superiore al 4%, l’ integrazione avviene a partire da questo livello. Per esempio, se il tasso contrattuale è pari al 4,5% e nella prima rata del 2009 si è pagato il 5%, lo Stato si accollerà lo 0,5% residuo.

* Verificare l’ inclusione nelle liste dell’ Agenzia delle Entrate:
Chiedere alla banca se il proprio nominativo figura nelle liste inviate dall’ Agenzia delle Entrate. Nel caso non fosse incluso (cosa certa per tutti i mutui contratti dopo il 31 dicembre 2007) e si fosse invece in possesso dei requisiti evidenziati al punto 1, è possibile inviare un’ autocertificazione compilando i moduli che nei prossimi giorni saranno reperibili in filiale o scaricabili dal sito www.abi.it.

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