Gli esercizi di affittacamere sono strutture composte da non più di sei camere, ciascuna con accesso indipendente dagli altri locali, destinate ai clienti e ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati di uno stesso stabile, nei quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari, compresa l’ eventuale somministrazione dei pasti e delle bevande alle persone alloggiate. L’ esercizio di affittacamere deve assicurare una serie di servizi minimi e deve possedere una serie di requisiti minimi. L’ esercizio dell’ attività è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione comunale.
Non è necessaria l’ iscrizione alla sezione speciale del registro degli esercenti (iscrizione al R.I.T.) se la gestione non è di carattere professionale e quindi di carattere imprenditoriale. I locali devono possedere le caratteristiche strutturali igienico – edilizie previste per i locali di abitazione; conseguentemente l’ esercizio di tale attività non comporta un cambio di destinazione d’ uso residenziale dell’ unità immobiliare.
Definizione di affittacamere art. 15.
Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere, con una capacità ricettiva non superiore a 12 posti letto, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile, nelle quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari ai clienti. L’ attività di affittacamere può essere esercitata in modo complementare rispetto all’ esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, qualora tale attività sia svolta dal medesimo titolare in una struttura immobiliare unitaria.
Caratteristiche funzionali art. 16.
1. i locali destinati all’ esercizio di affittacamere devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienico – sanitarie previste per i locali di civile abitazione.
2. gli appartamenti utilizzati per l’ attività di affittacamere devono essere dotati di un servizio igienico – sanitario, completo di tazza igienica con cacciata d’ acqua, lavabo, vasca da bagno o doccia, specchio, ogni 6 posti letto o frazione di 6 superiore a 2, comprese le persone appartenenti al nucleo familiare e conviventi.
3. alle camere da letto destinate agli ospiti si deve poter accedere senza dover attraversare la camera da letto ed i servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite.
4. gli affittacamere devono assicurare – avvalendosi della normale organizzazione familiare – i seguenti servizi minimi di ospitalità compresi nel prezzo dell’ alloggio: pulizia dei locali e cambio della biancheria ad ogni cambio di cliente, ed almeno una volta alla settimana; fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento; telefono ad uso comune.
5. per le camere da letto, l’ arredamento minimo è costituito da un letto e una sedia per persona, oltre che da un armadio, da un tavolo – scrittoio e da un cestino porta rifiuti.
Obblighi amministrativi per lo svolgimento della attività di affittacamere art. 17
1. l’ attività di affittacamere è soggetta a preventiva autorizzazione da rilasciarsi dal comune competente per territorio.
2. nell’ autorizzazione devono essere specificati i seguenti elementi: generalità del titolare; numero e ubicazione dei vani destinati all’ attività ricettiva; numero dei posti letto; servizi igienici a disposizione degli ospiti; eventuali servizi accessori offerti all’ utenza.
3. il titolare di esercizio di affittacamere può somministrare alimenti e bevande limitatamente alle persone alloggiate.
4. nel caso previsto dal secondo comma del precedente art. 15, il comune provvede ad annotare in calce all’ autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande, l’ attività complementare di affittacamere svolta dal titolare.