La cessione di fabbricati recuperati mediante interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia o urbanistica, può godere della riduzione dell’ aliquota Iva al 10%, anche se i lavori di ristrutturazione non sono strettamente necessari per il recupero dello stato di degrado dell’ immobile. A condizione che gli interventi risultino già ultimati prima della cessione dei fabbricati stessi. Lo stato di degrado degli immobili non è richiesto nemmeno per l’ applicazione della disposizione (art. 10, comma 1, nn. 8-bis e 8-ter, lett.a, del D.P.R. 633 / 72) che dichiara imponibili ad Iva le cessioni di fabbricati sottoposti ad interventi di recupero effettuate entro quattro anni dal termine dei lavori da parte delle imprese che li hanno realizzati. Così ha chiarito l’ Agenzia delle Entrate.
Superati ufficialmente, quindi, gli orientamenti ministeriali emanati dall’ Amministrazione finanziaria a commento di previgenti disposizioni normative, che assoggettavano all’ aliquota Iva ridotta le cessioni di fabbricati oggetto di interventi di recupero di cui alla legge 457 / 1978. Per queste, infatti, l’ agevolazione era concessa solo per preesistente stato di degrado dell’ immobile oggetto dei lavori, per cui era necessaria l’ inclusione dell’ immobile stesso nei piani di recupero disciplinati dalla legge 457 / 1978.
Secondo l’ attuale disciplina, pertanto, non ci sono particolari condizioni legate alla fatiscenza del fabbricato oggetto dei lavori di recupero edilizio, per cui, a prescindere dallo stato iniziale dell’ immobile:
– la cessione di fabbricati, o di loro porzioni, oggetto di interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia o urbanistica (di cui all’ art.31, comma 1, rispettivamente lett. c, d ed e, della legge 457 / 1978, ora trasfuso nell’ art. 3 del D.P.R. 380 / 2001), è comunque assoggettata ad Iva quando effettuata entro quattro anni dall’ ultimazione dei lavori (ai sensi dell’ art.10, comma 1, nn.8 – bis e 8 – ter, lett.a, del D.P.R. 633 / 1972);
– alla medesima cessione si applica l’ aliquota Iva ridotta al 10% a condizione che gli interventi di recupero risultino già ultimati all’atto della vendita.
In una Circolare dell’ Agenzia delle Entrate di prossima emanazione tali chiarimenti ministeriali dovrebbero trovare conferma ufficiale.