Si fruisce del beneficio fiscale anche in caso di contratti stipulati prima del 1998 prorogati automaticamente (Risoluzione Agenzia Entrate 16.05.2008, n. 200 / E). L’ art.16, co.1 del Tuir prevede una detrazione in favore dei soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale stipulati o rinnovati ai sensi della L. n.431/98 pari a:
*300 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71euro ;
*150 euro se il reddito complessivo supera 15.493,71 euro ma non supera 30.987,41euro.
Tale norma (co.1) è stata introdotta dalla Finanziaria 2008 ed ha voluto estendere il beneficio già previsto per gli inquilini titolari di contratti di locazione basati su accordi definiti in sede locale (art.16, co.1 del Tuir, contratti cosiddetti convenzionati) anche ai titolari degli altri contratti di locazione stipulati ai sensi della L. n.431 / 98.
L’ Agenzia delle Entrate ha chiarito che la detrazione di cui all’ art.16 del Tuir spetta anche quando:
*il contratto di locazione è stato stipulato prima dell’ entrata in vigore della L. n.431 / 98 e automaticamente prorogato per gli anni successivi;
*il contratto di locazione è stato stipulato dopo l’ entrata in vigore della L. n.431 / 98, ma non vi è inserito alcun riferimento normativo, in quanto è da considerarsi disciplinato dalla L. n.431 / 98;
*il contratto di locazione è stato stipulato dopo l’ entrata in vigore della L. n.431 / 98, ma fa riferimento a disposizioni legislative previgenti (L. n.392 / 78 o L. n.359 / 92), abrogate dalla successiva L.n.431 / 98.
Per completezza si ricorda che l’ art.16 del Tuir riconosce, per i primi tre anni, una detrazione per canoni di locazione anche ad altre due categorie di contribuenti: ai lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi e ai giovani di età compresa tra 20 e 30 anni che stipulano un contratto di locazione per l’ unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale ai sensi della L. n.431 / 98 pari a:
*991,60 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
*495,80 euro se il reddito complessivo supera 15.493,71 euro ma non supera 30.987,41euro.
È riconosciuto a ciascun contribuente il diritto di fruire, a scelta, della detrazione di cui all’ art. 16 del TUIR a lui più favorevole, non potendola cumulare con altre nello stesso periodo di imposta. Lo sconto fiscale introdotto dalla Finanziaria 2008 per le spese di affitto dell’ abitazione principale spetta anche se il contratto è stato stipulato prima dell’ entrata in vigore della legge 431 / 1998 e automaticamente prorogato per gli anni successivi. Della stessa agevolazione può usufruire anche il contribuente titolare di un contratto di locazione che – benché stipulato dopo l’ entrata in vigore della 431 – non contiene riferimenti alla stessa legge o addirittura rimanda a norme precedenti