L’ art. 15 c. 1, lett. i-sexies) del TUIR prevede la detraibilità dall’ Irpef del 19% dell’ importo del canone di locazione, derivante dai contratti stipulati o rinnovati ai sensi della legge 431 / 1998 da studenti universitari a condizione che la sede universitaria sia ubicata in un comune diverso da quello di residenza, disti da quest’ ultimo almeno 100 chilometri e sia comunque situata in una provincia diversa. Poiché l’ agevolazione fiscale spetta anche nel caso in cui l’ onere sia sostenuto nell’ interesse di familiari a carico, si ritiene che la circostanza che il contratto di locazione sia intestato al padre, che sostiene la spesa, non faccia venir meno per questi la possibilità di fruire del beneficio. Naturalmente a condizione che il figlio, studente universitario che usufruirà dell’ immobile, si trovi nelle condizioni richieste dalla norma.
La detrazione per canoni di locazione pagati da studenti universitari fuori sede che si trovino in determinate condizioni spetta per un importo di spesa non superiore a 2.633 euro. Si deve ritenere che tale importo costituisca il limite complessivo di spesa di cui può usufruire ciascun contribuente; ciò anche nell’ ipotesi del genitore che sostenga la spesa per più contratti in riferimento a più di un figlio.
Quando l’ onere è sostenuto per i figli, la detrazione spetta al genitore al quale è intestato il documento comprovante la spesa sostenuta; nel caso in cui il suddetto documento risulti, invece, intestato al figlio, le spese devono essere suddivise tra i due genitori con riferimento al loro effettivo sostenimento, annotando sul documento comprovante la spesa la percentuale di ripartizione, se quest’ ultima è diversa dal 50%. Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell’ altro, quest’ ultimo può considerare l’ intera spesa sostenuta ai fini del calcolo della detrazione. In caso di contratto di locazione stipulato da entrambi i genitori, in favore del figlio studente universitario fuori sede, dovendosi presumere che la spesa verrà ripartita tra i genitori in parti uguali, la detrazione connessa al pagamento del canone spetta ad entrambi in egual misura nel limite massimo, per ciascun genitore, di euro 1.316,50.
Per poter fruire della detrazione è necessario che l’ università sia ubicata in un comune distante da quello di residenza almeno 100 km e che il comune di residenza dello studente appartenga in ogni caso ad una provincia diversa da quella in cui è situata l’ università. Al fine di verificare il rispetto del primo requisito è possibile fare riferimento alla distanza chilometrica più breve tra il comune di residenza e quello in cui ha sede l’ università, calcolata in riferimento ad una qualsiasi delle vie di comunicazione esistenti (ad esempio ferroviaria o stradale). Il diritto alla detrazione sussiste se almeno uno dei suddetti collegamenti risulti pari o superiore a 100 chilometri.