Eliminato il silenzio rifiuto e ritorno all’ automaticità della detrazione senza limiti di spesa per il bonus del 55% sulle spese di ristrutturazione di immobili. Tutto inalterato per le spese sostenute antecedentemente al 1° gennaio 2009, per le quali restano valide le condizioni previste e che quindi potranno essere detratte con la vecchia disciplina. È la conseguenza delle modifiche introdotte in sede di conversione del dl anticrisi. Per le spese sostenute nei periodi d’ imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2008 restano validi i requisiti e le altre condizioni previsti dall’ art. 1 commi da 344 a 347 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, ma sarà comunque necessario inviare un’ apposita comunicazione all’ Agenzia delle Entrate (e non una domanda). I termini e le modalità di invio di tale comunicazione saranno previsti con provvedimento del Direttore dell’ Agenzia delle Entrate, che avrebbe dovuto essere emanato entro il 28 febbraio 2009.
Il citato provvedimento potrà inoltre modificare il regolamento di attuazione, decreto del Ministro dell’ Economia e delle Finanze 19 febbraio 2007, al fine di semplificare le procedure e ridurre gli adempimenti amministrativi a carico dei contribuenti. Allo stato attuale tale provvedimento prevede:
– l’ asseverazione da parte di un tecnico abilitato attestante il rispetto dei requisiti tecnici prescritti;
– la compilazione telematica della scheda informativa dell’ intervento;
– la redazione da parte di un tecnico abilitato dell’ attestato di qualificazione energetica o della certificazione energetica.
Potrà inoltre essere previsto che la comunicazione sia inviata esclusivamente in via telematica. Viene confermata infine la modifica che rende obbligatoria la ripartizione in un termine fisso di 5 anni.
Fonte: Italia Oggi
Risparmio energetico: il 55% con l’ automatismo
di 4 Marzo 2009Commenta