L’ Ance spiega che la normativa (Legge 13 / 1989) in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici residenziali prevede che i progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici, ovvero alla ristrutturazione di interi edifici, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, devono comunque prevedere:
a) accorgimenti tecnici idonei alla installazione di meccanismi per l’accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala;
b) idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole unità immobiliari;
c) almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei mezzi
di sollevamento;
d) l’ installazione, nel caso di immobili con più di tre livelli fuori terra, di un ascensore per ogni scala principale raggiungibile
mediante rampe prive di gradini.
Il Tar Toscana (sezione III, Firenze) con la sentenza n. 116 del 29 / 1/2009 ha precisato però che ai sensi dell’ art. 3.2, seconda parte, del D.M. n.236 del 14 / 6/ 1989 negli edifici residenziali con non più di tre livelli fuori terra è consentita la deroga all’ installazione di meccanismi per l’ accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala, purché sia assicurata la possibilità della loro installazione in un tempo successivo.
L’ Ance aggiunge che la norma non distingue tra parti comuni e spazi esterni dell’ unità immobiliare, prevedendo, in sostanza, che per tale tipologia di opere edilizie è sufficiente che sia garantita la sola regola dell’ adattabilità anziché quella dell’ accessibilità.