Aggiornamento sulle principali agevolazioni al recupero degli immobili previste dalle norme nazionali e relative regole.
Bonifico e tempi. Si ha diritto allo “sconto fiscale” per l’ anno in cui si è pagata la spesa con apposito bonifico bancario o postale, privato o condominiale. Il bonifico non è necessario per :
– i pagamenti effettuati effettuati ad amministrazioni pubbliche: per esempio gli oneri di urbanizzazione relativi alle opere eseguite, l’ imposta di bollo e i diritti pagati per i permessi di costruire, le denunce di inizio attività, le eventuali autorizzazioni;
– le ritenute di acconto operate sui compensi dei professionisti. Esse non risulteranno nel bonifico, ma saranno riportate solo sulla fattura;
– le spese sostenute per il personale dall’ imprenditore edile che fa un intervento a casa propria;
– le detrazioni sugli acquisti di case da imprese che hanno interamente ristrutturato il palazzo.
L’ iter
1) Invio con raccomandata al Centro operativo di Pescara (via Rio Sparto, 21, 65100 Pescara), di una “Comunicazione di inizio lavori”, su prestampato reperibile nelle librerie tecniche o sul sito dell’ Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it), siglando le caselle relative all’ autocertificazione della documentazione non inviata.
2)Da allegare obbligatoriamente:
a) Per i lavori che superano l’ importo di 51.645,69 euro, “dichiarazione di esecuzione dei lavori” da parte del professionista abilitato (ai sensi del Dm 8 Febbraio 1998 n. 41);
b) Cantieri con impiego personale da 200 uomini / giorno (per esempio, un lavoratore è per 200 giorni, 2 per 100 giorni, 5 per 40 giorni) e cantieri con presenza di più imprese, anche non contemporanea: copia della notifica con raccomandata A. R. alla Asl (art. 99, Dlgs n. 81/2008).
3) Da conservare ed esibire, in caso di autocertificazione nella Comunicazione inizio lavori:
a) Copia dei bonifici effettuati;
b) Ricevute di pagamento dell’ Ici sull’ immobile interessato, dal 1997 in poi (se dovuto);
c) Copia dell’ assenso comunale necessario ai lavori (Dia o permesso di costruire), se è necessario chiederlo;
d) Se si è inquilini o comodatari: dichiarazione di consenso del proprietario o del titolare di diritto reale alle opere;
e) Se le opere sono condominiali: delibera assembleare delle opere e tabella di ripartizione millesimali della spesa;
f) Immobili non accatastati: copia della domanda di accatastamento;
Chi non autocertifica nella comunicazione, deve allegare i documenti previsti nel punto 3).
Acquisto di box nuovi
Valgono le regole generali sopra elencate, salvo che:
1) Occorre allegare una dichiarazione dell’ impresa che quantifichi le spese di realizzazione del box o del posto auto (che non sono la stessa cosa del prezzo a cui è stato venduto). Esse escludono, infatti, le spese generali, i costi per l’ installazione del cantiere, il valore dell’ area e il profitto dell’ impresa conseguito dalla vendita. Comprendono invece quelle sostenute per la progettazione e l’ esecuzione dei lavori, per l’ eventuale relazione di conformità degli stessi alle leggi vigenti, per le prestazioni professionali richieste dal tipo d’ intervento, per l’ imposta sul valore aggiunto, l’ imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, per le autorizzazioni, per le denunce di inizio lavori, per gli oneri di urbanizzazione;
2) La detrazione va commisurata a tali spese;
3) La comunicazione a Pescara non va inviata prima dell’ inizio lavori, ma entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa alla prima delle rate di detrazione.
4) Nel rogito di acquisto va dichiarato l’ intento di destinare il posto auto a pertinenza dell’ appartamento.