La legge tutela i portatori di handicap e, in genere, gli anziani, chi ha ridotte capacità di movimento o menomazioni fisiche che non gli consentono di raggiungere e di utilizzare comodamente la propria casa. Per questo motivo è favorevole all’ eliminazione delle barriere architettoniche all’ interno di un complesso condominiale, ossia di quegli ostacoli che creano disagio per la mobilità delle persone in condominio. L’ edificio condominiale deve essere accessibile e facilmente praticabile. Le persone che vi abitano, anche se limitate nelle loro funzioni sensoriali e di movimento, hanno il diritto di entrarvi regolarmente, di fare uso degli spazi comuni, di raggiungere agevolmente i singoli appartamenti, di usare tutte le attrezzature condominiali disponibili in condizioni di sicurezza.
Dunque le legge dispone che le barriere architettoniche vengano eliminate mediante piccole opere che l’ assemblea deve deliberare. Perché la legge protegge la proprietà privata in tutte le sue funzioni, anche quella della sua accessibilità da parte di tutti perché tutti possano fruire liberamente di tutti i servizi di cui l’edificio è dotato. Anche un condomino sano può realizzare opere per eliminare le barriere architettoniche nell’ edificio condominiale, per agevolare la visita di persone che hanno difficoltà a muoversi.
Peraltro la previsione legislativa si pone l’ obiettivo di facilitare l’ accesso al condominio non solo alle persone che vi abitano, ma anche ai portatori di handicap o agli invalidi civili che abbiano necessità di accedervi. Infatti si sono costituite delle associazioni per il reinserimento dei disabili, sempre nel rispetto delle esigenze degli altri condomini che hanno il diritto di usare gli spazi comuni.
La richiesta va fatta in forma scritta all’ amministratore. Il richiedente non può imporre al condominio l’ esecuzione di opere particolari, ma può pretendere di realizzarle a sue spese, previa comunicazione all’assemblea condominiale. Se l’assemblea nega il consenso all’ esecuzione degli interventi, si può ricorrere al giudice, il quale emette gli opportuni provvedimenti, naturalmente dopo aver valutato la necessità degli interventi.
Per queste opere sono disponibili incentivi a fondo perduto, presentando la domanda al Comune di residenza.
La normativa sulle barriere architettoniche fa riferimento agli articoli 1102, 1120, 1121, 1136 d4el Codice Civile.