Con la conversione in legge, l’ articolo 29 del Dl anticrisi n. 185/2008 è stato totalmente riscritto, con modifiche piuttosto ridotte alla disciplina del 55%: “sconto” fiscale sulle opere passato a cinque rate annuali e obbligo di comunicazione all’ Agenzia delle Entrate. Nessuna retroattività del provvedimento per chi ha affrontato spese nel 2008.
Chi ha eseguito opere l’anno scorso e le detrarrà dalla dichiarazione dei redditi di quest’anno, può scegliere in quanti anni rateizzare l’agevolazione: da un minimo di 3 a un massimo di 10. Per il 2009 e il 2010, invece, lo sconto fiscale è previsto in cinque rate di uguale importo. Potrebbe avere degli svantaggi solo chi che vuole affrontare spese enormi pur non avendo redditi abbastanza elevati per poter scontare annualmente la detrazione.
Un’ altra novità: è necessario che il contribuente invii la comunicazione all’ Agenzia delle Entrate, Centro Servizi di Pescara, prima dell’ inizio dei lavori (si attendono indicazioni). Probabilmente sarà esclusa la spedizione via posta (concessa invece per il 36%): si dovrà inviare in via telematica, anche incaricando i professionisti normalmente delegati a presentare i modelli 730 e Unico.
Il nuovo adempimento non è oneroso, perché l’invio della documentazione all’Enea per ottenere la detrazione avviene già per via telematica. Quindi gli stessi tecnici che eseguono le pratiche Enea potrebbero compilare la comunicazione, spedendola però con la firma del contribuente. La comunicazione permette alle Finanze di monitorare in anticipo le richieste dei contribuenti, per programmare le mancate entrate da parte dello Stato (cosa attualmente impossibile). Anche la comunicazione dei dati dall’Enea all’Agenzia delle Entrate persegue lo stesso scopo.
Prevista entro un mese la modifica del regolamento di attuazione del 55% (Dm Economia e finanze 19/2/2007), per “semplificare le procedure e ridurre gli adempimenti amministrativi a carico dei contribuenti”. Si ignorano le modalità. Le attuali procedure prevedono innanzitutto l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato attestante il rispetto dei requisiti tecnici prescritti, da conservare presso il contribuente. Poi una scheda informativa dell’intervento, da compilare telematicamente. Infine l’attestato di qualificazione energetica, compilato via computer dal tecnico abilitato. L’invio dell’attestato non è necessario se si sostituiscono finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e si installano pannelli solari. Nelle regioni in cui è stata varata, è necessario redigere e conservare in un cassetto anche la certificazione energetica, esibendola a richiesta.
(a cura di A.C.)