Le nuove modifiche riguardano anche le modalità di iscrizione all’ elenco regionale dei professionisti abilitati al rilascio. La Delibera n. 1601 del 2 dicembre 2008 sostituisce le delibere n. 954 del 3 agosto 2007, n. 181 del 26 febbraio 2008 e n. 624 del 6 giugno 2008. Gli atti e le attività svolte in base alle delibere sostituite restano valide.
In base alle nuove norme l’ iscrizione all’ elenco regionale può essere effettuata a prescindere dalla frequenza e dal superamento del corso di formazione, fino alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del primo decreto del Dirigente regionale, con cui si autorizzano i corsi di formazione idonei all’ iscrizione a tale elenco. Possono essere iscritti all’ elenco i soggetti la cui domanda è pervenuta alla Regione prima della data di pubblicazione del suddetto decreto sul Bollettino Ufficiale.
I professionisti inseriti nell’ elenco regionale, oltre che avere l’ attestato di partecipazione e aver superato i corsi, sono tenuti a fornire tale attestato alla Regione entro un anno dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del suddetto decreto. Altrimenti si rischia la cancellazione automatica dall’ elenco. Restano validi gli eventuali certificati rilasciati dagli iscritti all’ elenco, che non abbiano presentato entro il suddetto termine l’ attestato di partecipazione e superamento dei corsi.
Il Dipartimento Ambiente predisporrà la modulistica per l’ iscrizione all’ elenco dei certificatori e quella per la richiesta di riconoscimento dei corsi di formazione per certificatore energetico della Regione Liguria.
L’ Allegato A alla Delibera contiene i requisiti per l’ iscrizione all’ elenco dei certificatori energetici e i contenuti dei corsi di formazione per certificatore energetico; l’ Allegato B prescrive i requisiti dei soggetti pubblici e privati che richiedono autorizzazione a tenere i corsi di formazione.
(a cura di A. C.)