In caso di vendita di unità immobiliare ristrutturata, le detrazioni non utilizzate dal venditore spettano all’ acquirente
Se l’ acquisto di un’ abitazione, situata all’ interno di un fabbricato interamente ristrutturato da un’ impresa di costruzioni, la cede senza aver fruito della detrazione del 36% durante i periodi d’ imposta in cui ha avuto il possesso dell’ immobile, l’ agevolazione viene riconosciuta al nuovo proprietario, con riferimento alle quote residue, maturate a partire dal periodo d’ imposta in cui ha acquistato l’ abitazione. Così ha chiarito l’ Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 457/E dell’ 1 dicembre 2008. Bisogna ricordare che, per l’ acquisto di abitazioni ristrutturate, l’ agevolazione viene riconosciuta in misura pari al 25% del corrispettivo di vendita dell’ unità immobiliare, nel limite massimo di 48.000 euro, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo.
In particolare, la R. M. n. 457/E/2008 richiama la legge 449/1997, istitutiva della detrazione del 36% per il recupero edilizio delle abitazioni, e chiarisce che, in caso di ulteriore cessione di un’ unità immobiliare, situata in un fabbricato ristrutturato, il secondo acquirente subentra nel beneficio inizialmente riconosciuto al precedente proprietario che non se ne sia avvalso per i periodi d’ imposta in cui ha posseduto l’ abitazione, potendo fruire della detrazione del 36% in relazione alle quote successive, maturate a partire dal periodo d’ imposta in cui l’ immobile è stato acquistato.
Per il riconoscimento della detrazione, però, deve essere in possesso della documentazione attestante che l’ immobile sia stato ristrutturato, e ceduto al precedente proprietario, dall’ impresa di costruzioni, della copia della concessione edilizia, della dichiarazione di ultimazione lavori e dell’ atto di acquisto, da cui risulti il corrispettivo su cui calcolare l’ agevolazione.