L’art. 29 del D.L. n. 185 del 29/11/2008 (manovra anticrisi) ha sensibilmente modificato le condizioni per consentire il beneficio fiscale del 55% relativo agli interventi intesi alla riqualificazione energetica degli edifici. La normativa, in vigore dalla data della pubblicazione in G.U. (29 novembre scorso), soggetta a possibili (auspicabili) modifiche in sede di conversione in legge, stabilisce che deve essere inviata all’Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica una istanza (che non sostituisce quella da trasmettere all’ENEA) ai fini di ottenere una sorta di prenotazione fino ad esaurimento delle risorse finanziare stanziate a tale scopo. Dal 29 dicembre 2008 sul sito dell’Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.it) verrà pubblicato uno specifico modello da utilizzare per tale adempimento, da utilizzare dal 15 gennaio al 27 febbraio 2009; l’Agenzia esaminerà le istanze relative alle spese sostenute nel 2008 in ordine cronologico di invio comunicando entro 30 giorni dalla ricezione l’eventuale assenso a seguito della verifica effettuata.
In caso di istanza non presentata o di diniego della richiesta sarà possibile beneficiare della detrazione 36% delle spese sostenute (importo massimo di 48.000 euro per unità immobiliare da ripartire in dieci rate annuali).
Anaci: beneficio fiscale relativo agli interventi intesi alla riqualificazione energetica degli edifici
di 4 Dicembre 2008Commenta