Per i contratti di locazione in corso alla data del 25 giugno 2008 e per quelli stipulati successivamente a tale data, sottoposti al regime di esenzione da IVA ai sensi dell’articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133 e dell’articolo 10, secondo comma, del DPR 26 ottobre 1972 n. 633, gli adempimenti previsti ai fini dell’applicazione delle imposte indirette, ai sensi dell’articolo 82, commi 14 e 15 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono eseguiti, indipendentemente dal numero di unità immobiliari possedute, per via telematica secondo le disposizioni e con le modalità tecniche di trasmissione delle dichiarazioni e dei dati concernenti i contratti di locazione e di affitto, di cui al capo III del decreto dirigenziale 31 luglio 1998, e successive modifiche.

1.2. Per i contratti in corso alla data del 25 giugno 2008 e per quelli stipulati
successivamente a tale data e fino alla data di entrata in vigore del presente provvedimento,
2 in deroga a quanto previsto dall’articolo 20, comma 1, del decreto dirigenziale 31 luglio
1998, la registrazione può essere eseguita mediante trasmissione telematica dei dati del
contratto, omettendo l’allegazione del testo dello stesso.
1.3. Per i contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente
provvedimento, la registrazione telematica avviene ai sensi dell’articolo 20, comma 1, del
decreto 31 luglio 1998, compresa l’allegazione del testo del contratto di locazione.
1.4. Il pagamento dell’imposta dovuta è effettuato con le modalità di cui all’articolo
21 del decreto dirigenziale 31 luglio 1998.
1.5. I soggetti che effettuano gli adempimenti di cui ai precedenti commi sono tenuti
ad osservare gli obblighi di cui all’articolo 23 del decreto dirigenziale 31 luglio 1998.
1.6. E’ approvato l’allegato 1 al presente provvedimento contenente gli allegati
tecnici bis e quater al decreto 31 luglio 1998 opportunamente integrati per le finalità di cui
al precedente comma 1 dell’articolo 1.
Articolo 2
Determinazione e versamento dell’imposta 2.1. La base imponibile ai fini del calcolo dell’imposta di registro è costituita dal corrispettivo pattuito.
2.2. Per i contratti in corso di esecuzione alla data del 25 giugno 2008, l’imposta di
registro è commisurata al corrispettivo dovuto per la durata residua del contratto a decorrere
dal 25 giugno 2008 e può essere assolta in unica soluzione ovvero annualmente
sull’ammontare relativo a ciascuna annualità che abbia scadenza successiva alla stessa data.
2.3. Se corrisposta in unica soluzione, l’imposta dovuta per la registrazione si riduce
della misura individuata dall’articolo 5, nota I), della Tariffa, parte prima, del testo unico
delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con DPR 26 aprile 1986, n.
131. Tale disposizione si applica anche ai contratti in corso di esecuzione alla data del 25
giugno 2008 e si applica sulla durata residua del contratto.
2.4. La riduzione compete a condizione che i contratti di locazione abbiano durata
complessiva superiore a due anni e/o durata residua superiore a dodici mesi.
2.5. Qualora nel contratto sia stabilito un corrispettivo solo in parte determinato,
l’imposta dovuta in relazione all’ammontare già determinato deve essere versata con le
modalità di cui ai commi precedenti. L’imposta dovuta per la restante parte deve essere
versata entro venti giorni dalla definitiva determinazione della stessa utilizzando apposito
codice tributo. Il versamento integrativo è eseguito per via telematica e tiene luogo della
denuncia di cui all’articolo 19 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di
registro, approvato con DPR 26 aprile 1986, n. 131.
3.1. Per i contratti stipulati fino al 31 ottobre 2008 gli adempimenti di cui all’articolo
1 devono essere eseguiti a decorrere dal 1 novembre 2008 e non oltre il successivo 30
novembre. Per gli altri contratti restano salvi i termini ordinari. L’omissione di tali
adempimenti ovvero la loro esecuzione con modalità difformi da quelle stabilite con il
presente provvedimento comporta l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 69 del
testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con DPR 26
aprile 1986, n. 131.
Articolo 4 4.1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul
sito Internet dell’Agenzia delle entrate. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
L’articolo 82, comma 14, lett. a) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha modificato l’articolo 5 del testo
unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (di seguito TUR), recante la disciplina
generale in materia di registrazione in termine fisso e registrazione in caso d’uso.
A seguito di tale modifica rientrano tra gli atti da registrare in termine fisso anche
le“locazioni di immobili esenti ai sensi dell’articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n.
133 e dell’articolo 10, secondo comma, del medesimo decreto n. 633 del 1972”.
Le locazioni in parola, ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 133 del 1999, sono
operazioni esenti da IVA in quanto riconducibili alle “prestazioni di servizi rese nell’ambito
delle attività di carattere ausiliario di cui all’articolo 59, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385”. Similmente sono operazioni IVA esenti, ai sensi del secondo comma dell’articolo 10 del DPR n. 633 del 1972, le locazioni di immobili riconducibili nell’ambito delle “prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consorziati o soci da consorzi, ivi comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili …”.
La novella apportata dall’articolo 82, comma 14, del DL 25 giugno 2008, n. 112,
nell’ambito dei contratti di locazione, ha ampliato le fattispecie contrattuali da considerare
non soggette ad IVA ai fini dell’imposta di registro. La modifica introdotta dalla lett. a) del comma 14 dell’articolo 82 del DL n. 112 del 2008 riguarda le modalità di registrazione dei contratti di locazione da considerare assimilati a quelli non soggetti ad IVA, ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro, mentre la modifica introdotta dalla successiva lett. b) dello stesso comma 14 dell’articolo 82 è intervenuto sull’articolo 40 del TUR (recante il principio di alternatività IVA/Registro), inserendo, al primo comma, tra gli atti che si considerano non soggetti ad IVA, anche le locazioni di immobili esenti ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 133 del 1999 e dell’articolo 10, secondo comma, del DPR n. 633 del 1972.
Ne consegue che i contratti di locazione di immobili per i quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 della legge n. 133 del 1999 e 10, secondo comma, del DPR n. 633 del 1972, in quanto assimilati a quelli non soggetti ad IVA, ai sensi dell’articolo 40
del TUR sono assoggettati ad imposta proporzionale di registro nella misura stabilita
dall’articolo 5 della Tariffa, parte prima, allegata allo stesso TUR.
Per quanto attiene le modalità ed i termini da osservare per gli adempimenti e il
versamento dell’imposta, l’articolo 82, comma 15, del DL n. 112 del 2008 rinvia ad un
provvedimento attuativo del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. A tal riguardo, viene
stabilito che l’imposta da corrispondere va commisurata ai canoni di locazione maturati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso (25 giugno 2008) per i contratti di locazione in corso alla medesima data e dal canone pattuito per quelli stipulati
successivamente.
Il presente provvedimento individua la registrazione telematica dei contratti di
locazione quale modalità per l’esecuzione degli adempimenti previsti dall’articolo 82,
commi 14 e 15 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133. A tal fine viene stabilito che la presentazione all’Agenzia delle entrate della richiesta di registrazione va esclusivamente effettuata utilizzando la procedura prevista dal decreto dirigenziale 31 luglio 1998 per la registrazione telematica dei contratti di locazione e di affitto.
Unitamente all’individuazione delle modalità di esecuzione dei predetti adempimenti
e alla indicazione delle istruzioni per la determinazione della base imponibile e il
versamento d’imposta, il presente provvedimento approva le specifiche tecniche per
consentire la registrazione telematica dei contratti di locazione in oggetto, integrando, a tal
fine, le specifiche tecniche di cui al decreto dirigenziale 31 luglio 1998.
Per quanto concerne i contratti in corso di esecuzione alla data del 25 giugno 2008 e
quelli stipulati prima dell’entrata in vigore del presente provvedimento, in considerazione
dell’oggettiva difficoltà di trasmettere il testo di alcune tipologie di contratti, viene disposto
che la registrazione avvenga mediante la trasmissione dei soli dati ritenuti indispensabili ai
fini delle imposte di registro e sul valore aggiunto, senza allegare il testo del contratto.
La base imponibile ai fini del calcolo dell’imposta di registro è data dai canoni di
locazione pattuiti, per i contratti stipulati successivamente al 25 giugno 2008, mentre per
quanto concerne i contratti di locazione in corso di esecuzione alla medesima data, la base
imponibile è costituita dai canoni di locazione maturati dal 25 giugno 2008, data di entrata
in vigore del DL n. 112 del 2008.
L’imposta dovuta, per entrambe le fattispecie, può essere versata, in conformità a
quanto previsto dall’articolo 17, comma 3, del testo unico n. 131 del 1986, annualmente o in
unica soluzione. Qualora il contribuente intenda utilizzare quest’ultima modalità di
versamento, l’imposta dovuta, come previsto dalla nota I all’articolo 5 della Tariffa, parte
6 prima, allegata al predetto testo unico, si riduce di una percentuale pari alla metà del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualità. Atteso che tale beneficio compete ai contratti pluriennali, viene precisato che esso può applicarsi ai soli contratti di durata complessiva di almeno due anni, o per i contratti in corso di esecuzione alla data del 25 giugno 2008 a condizione che la durata residua degli stessi sia superiore all’anno (ad
esempio contratto stipulato il 1 gennaio 2008 ed avente termine il 31 dicembre 2012).
Qualora nel contratto il corrispettivo sia solo in parte determinato, trova applicazione
l’articolo 35 del testo unico n. 131 del 1986, il quale prevede che l’imposta dovuta in
relazione alla parte di corrispettivo indeterminata vada corrisposta entro venti giorni dalla
definitiva determinazione della stessa. Considerato che tale determinazione, per alcuni tipi
di contratto, potrebbe avvenire con frequenza inferiore all’anno, anche in aderenza al
principio di semplificazione degli adempimenti amministrativi, si dispone che il versamento
integrativo tenga luogo della denuncia di cui all’articolo 19 del testo unico dell’imposta di
registro.

– agenzia delle entrate-

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