“Ai fini del diritto ad un’equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, il giudice, nell’accertare la durata del procedimento di rilascio coattivo da finita locazione ad uso di abitazio-ne, onde verificarne la ragionevolezza, è tenuto a considerare anche il ritardo conseguente alla (doverosa) applicazione di atti legislativi o comunque normativi, ovvero di provvedimenti discre-zionali dell’autorità amministrativa di graduazione degli sfratti. Tuttavia qualora si accerti che la du-rata del procedimento esecutivo, come conformato in base a quegli atti, sia in concreto non com-patibile con il precetto di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 il danno patrimoniale subito dal locatore non può essere individuato nella perdita, correlata alla temporanea indisponibilità dell’immobile lo-cato ad uso abitativo, dei vantaggi economici tratti dal suo valore locativo al canone di mercato ri-spetto alla minore misura del corrispettivo dovuto sino al rilascio dal conduttore”.
Ciò in quanto tale pregiudizio trova diretta causa nella violazione da parte del medesimo conduttore dell’obbligo di restituzione del bene alla scadenza della locazione abitativa, sanzionata dall’art. 1591 cod.civ.”, e nei riflessi negativi conseguenti “all’emanazione dei provvedimenti legislativi di sospensione degli sfratti o di devoluzione all’autorità amministrativa della graduazione dell’assistenza della forza pubblica”, e non, invece, nella durata nel processo. Sono gli importanti punti fermi messi dalla Cassazione in una sua sentenza (n. 2250/’07) che meri-ta di essere segnalata per la sua chiarezza ed esaustività
– Confedilizia –