Se cosi’ è, c’è da chiedersi se l’esercizio libero ed autonomo della prostituzione, non riconducibile ad alcuna forma di organizzazione o di sfruttamento (poiche’ presumiamo che in tal caso si ritenga attivita’ illecita) sia da considerarsi lecito. Sorge, in questa ipotesi, il problema di escluderlo per chi, condominio o proprietario che loca, non intendesse permettere l’insediamento in un fabbricato di tale attivita’. Confedilizia ha suggerito di inserire nel regolamento condominiale una apposita clausola, da approvarsi all’unanimita’ da parte di una assemblea totalitaria. Aggiungiamo, sull’altro aspetto, che nei nuovi contratti di locazione occorre inserire, da subito, un patto che ponga il “divieto di esercizio della prostituzione in qualsiasi forma, nonche’ di attivita’ connesse”, pena la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art 1456 del Codice Civile.
Assoedilizia: la prostituzione, via dalle strade. Dunque nelle case
di 19 Settembre 2008Commenta