Importante sentenza del Tribunale di Parma che ha dichiarato la nullità di un contratto di acquisto del diritto di multiproprietà (godimento a tempo parziale di un bene immobile), per indeterminatezza e indeterminabilità dell’oggetto, e la contestuale nullità del contratto di finanziamento ad esso collegato. Gli acquirenti erano stati convocati, come spesso avviene, presso un hotel parmigiano e invitati a sottoscrivere un contratto per effettuare ogni anno una vacanza di una settimana, con l’acquisto, dopo 10 anni, del diritto perpetuo di soggiorno nei centri turistici di un Club. Il contratto non precisava in alcun modo l’oggetto dell’acquisto, riferendosi solo genericamente all’iscrizione ad un Club. Mancava, inoltre, la durata del contratto e l’indicazione del numero di settimane di soggiorno a cui avevano diritto. Infine, mancava ogni informazione sul rischio di indisponibilità dei posti da usufruire, considerando che il Club era costituito da 27.000 membri e la recettività delle ventisei strutture menzionate era pari a poco più di cento fra monolocali, appartamenti e stanze d’albergo, con la probabilità di essere dirottati verso alloggi del circuito ben più modesti.
Il Tribunale ha altresì riconosciuto la nullità del contratto di finanziamento collegato funzionalmente con il contratto di acquisto, accertando l’esistenza di un nesso di reciproca interdipendenza, per cui le vicende dell’uno si ripercuotono sull’altro, condizionandone la validità e l’efficacia. Gli incaricati della società venditrice, infatti, avevano agito anche come incaricati della società finanziaria, disponendo, ad esempio, della modulistica contrattuale elaborata congiuntamente.
Confconsumatori: Multiproprieta’, dichiarata la nullità del contratto di acquisto e del contratto di finanziamento
di 11 Settembre 2008Commenta