Torino: tarsu ridotta per le famiglie in difficolta’

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La tassa è dovuta da chiunque occupi o detenga locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio di raccolta dei rifiuti è istituito ed attivato. Per questo servizio il Comune di Torino si avvale dell’AMIAT e tramite questa tassa recupera parte del costo. La tassa viene corrisposta in base a tariffe per mq. differenziate per destinazione d’uso dei locali e delle aree. La tassa decorre dal 1° giorno del bimestre solare successivo al giorno in cui ha inizio l’occupazione dei locali ed aree. I proprietari, gli amministratori e chiunque occupi o detenga locali ed aree soggetti alla tassa sono obbligati, entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o della detenzione, a presentare denuncia anche cumulativa dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune.
La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate. In caso contrario, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie ed alla destinazione d’uso, dovrà essere denunciata dal contribuente entro gli stessi termini previsti per la denuncia iniziale. La denuncia può essere presentata in via telematica se sottoscritta mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore è identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità elettronica (l’invio deve essere effettuato all’indirizzo di e-mail [email protected]).

La cessazione, nel corso dell’anno, dell’occupazione o conduzione dei locali e delle aree tassabili, deve essere comunicata dal contribuente alla Divisione Servizi Tributari mediante apposita denuncia. La cessazione medesima, fatto salvo l’accertamento della veridicità del fatto da parte del Comune, dà diritto all’abbuono della tassa a decorrere dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia stessa. Nel caso in cui la denuncia di cessazione sia collegata alla denuncia di occupazione di altri locali della stessa categoria siti in Torino (si pensi ad es. alle variazioni di residenza), le relative variazioni avranno effetto dal 1° giorno del bimestre solare successivo all’occupazione dichiarata. Qualora la denuncia di cessazione non venga presentata nel corso dell’anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l’occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se la tassa sia stata assolta dal subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d’ufficio. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal versamento. Entro lo stesso termine deve essere richiesto lo sgravio a decorrere dalla consegna dell’avviso bonario di pagamento o dalla notifica del provvedimento di intimazione/ingiunzione fiscale. Le denunce iniziali, di rettifica e di cessazione devono essere presentate, su appositi moduli messi a disposizione dal Comune, presso la Divisione Servizi Tributari che ne rilascia ricevuta ovvero tramite posta o mediante fax. Al fine di ridurre le incombenze a carico dei contribuenti, il Comune di Torino ha previsto che, per le operazioni concernenti il trasferimento della residenza ovvero l’inizio od il trasferimento di un’attività di natura commerciale, per la quale occorre licenza od autorizzazione comunale, le suddette denunce vengano fatte compilare dal cittadino quando si reca agli sportelli anagrafici o del Settore Attività Economiche.


www.comune.torino.it

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