Dopo le modifiche introdotte dalla Finanziaria 2008 sulla deducibilita` degli interessi passivi sostenuti dai soggetti Ires, gli interessi pagati per l`acquisizione e la costruzione di «immobili patrimonio», ancorche` capitalizzati e deducibili, restano soggetti alle condizioni e limitazioni indicate dalle nuove disposizioni del Testo unico delle imposte sui redditi. E`opportuno, quindi, rilevare che la limitazione disposta dal novellato articolo 96, dpr n. 917/1986 (Tuir), a cura della lettera i), comma 33, dell`art. 1, legge 244/2007 (Finanziaria 2008), finalizzata all`incentivazione della capitalizzazione delle imprese, attraverso la limitazione della deducibilita` degli interessi passivi «diversi da quelli compresi nel costo dei beni…», opera anche in relazione agli «immobili patrimonio» posseduti in regime d`impresa e destinati alla locazione. Il nuovo articolo 96 del Tuir, infatti, stabilisce un limite alla deduzione degli oneri finanziari sostenuti dai soggetti Ires pari al 30% del risultato operativo (Rol) del conto economico, al lordo degli ammortamenti e dei canoni leasing. E` utile ricordare, peraltro, che il comma 36, dell`art. 1, della legge finanziaria per il 2008, ha disposto anche l`istituzione di una commissione di studio sulla fiscalita` diretta e indiretta delle imprese immobiliari, costituita con il decreto del ministero dell`economia e delle finanze del 20/02/2008, con l`obiettivo prioritario di semplificare gli adempimenti per i soggetti operanti in tale comparto e di proporre agevolazioni destinate allo sviluppo dell`edilizia abitativa.
L`interpretazione autentica inserita nel comma 35, dell`art. 1, della legge finanziaria per il 2008, valevole anche per il passato, chiarisce che tra le spese e gli altri componenti negativi indeducibili, di cui al comma 2, dell`art. 90 del Tuir, non si devono comprendere gli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti per l`acquisizione degli immobili indicati al comma 1 del medesimo articolo (immobili che non costituiscono beni strumentali o che non sono qualificabili beni merce), con la conseguenza che gli stessi oneri finanziari diventeranno deducibili parzialmente e con le limitazioni indicate nel comma 1, dell`articolo 96 del Tuir, come chiarito anche nella circolare 47 del 2008, al punto 7.1).
Fabrizio G. Poggiani www.ance.it