Sentenza della Cassazione: e` necessaria la variazione catastale Prima casa nell`hotel? Spetta l`agevolazione Ici. Si` all`agevolazione Ici sulla prima casa per la parte di albergo adibita ad abitazione principale. Cio`a patto che su quella porzione di immobile sia stata fatta la variazione catastale. E`quanto stabilito dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 21332 del 7 agosto 2008. A chiedere la maggior Ici a un albergatore e` stato il comune di Merano, in provincia di Bolzano. L`uomo, proprietario dell`immobile, aveva adibito parte di questo a sua abitazione principale e aveva pagato l`Ici, essendo i fatti anteriori alla riforma, in misura agevolata per la prima casa. Ma l`ente locale, con tre avvisi di accertamento, aveva chiesto la maggiore imposta per il `95, `96 e `97. Cosi`l`albergatore aveva impugnato gli atti di fronte alla Commissione tributaria provinciale di Bolzano. I primi giudici avevano accolto il ricorso del contribuente. Stessa decisione davanti alla Commissione tributaria regionale. In particolare, secondo i giudici di merito, “la detrazione d`imposta concessa per l`abitazione principale trova unica ragion d`essere nel fatto che l`immobile e` oggettivamente destinato (e per la parte in cui era pacificamente destinato) a tale scopo, non ostando all`agevolazione il fatto che l`immobile sia classificato in una categoria catastale diversa da quelle relative alle abitazioni; rilevando la categoria catastale al solo fine di determinare la base imponibile».

Contro questa decisione l`ente locale ha fatto ricorso in Cassazione e, in parte, lo ha vinto. Se, ha spiegato la sezione tributaria nella motivazioni, da un lato e`vero che i proprietari degli alberghi non devono pagare l`Ici sulla parte adibita a prima abitazione e` altrettanto vero che di quella stessa parte dev`essere cambiata la destinazione in catasto. Infatti, si legge in sentenza, il comune di Merano non contesta anzi esplicitamente riconosce che il contribuente ha stabilito la propria dimora abituale in un appartamento dell`immobile classificato catastalmente come albergo; tale mutamento di destinazione, non meramente transitorio, di una parte dell`edificio, non era stato tuttavia dichiarato e rilevato in catasto cosicche` il contribuente avrebbe dovuto calcolare l`imposta relativa all`appartamento in cui abita, sulla quale sarebbe spettata la detrazione, determinando correttamente la base imponibile ai sensi dell`articolo 5 del dlgs n. 504/1992, ossia con riferimento alla rendita di fabbricati similari. In altre parole, spiega ancora il Collegio di legittimita`, «la destinazione ad abitazione privata di un appartamento facente parte dell`immobile adibito interamente ad albergo comporta una variazione permanente che influisce sull`ammontare della rendita catastale e percio` rientra nella previsione delle norme sull`Ici». L`albergatore, per quegli anni, dovra` pagare al fisco la maggior Ici. Fermo restando, tuttavia, che per il futuro, cambiando la destinazione a quella fetta di albergo, potra` usufruire di tutte le agevolazioni sulla prima casa

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