L`Ici su un terreno edificabile, in parte destinato a essere costruito e in parte a spazi verdi e servizi, va calcolata secondo il complessivo valore commerciale della zona. Fermo restando, tuttavia, che una piccola decurtazione dell`imposta possa essere fatta in relazione alle zone necessariamente destinate a verde. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 20256 del 23 luglio 2008, ha accolto in parte il ricorso del comune di L`Aquila. «In tema di Ici», ecco come hanno motivato la decisione i giudici della sezione tributaria, «i parametri per la determinazione del valore delle aree fabbricabili sono fissati esclusivamente dall`art. 5 del dlgs 504 del 1992 e che tale norma al fine della determinazione dell`imposta fa riferimento al valore venale in comune commercio delle suddette aree». Quindi, la valutazione delle aree, spiega il Collegio, va fatta «nel loro complesso» prescindendo, almeno sul piano teorico, «dalla destinazione che ciascuna porzione di essa in concreto avra` dopo la realizzazione del processo edificatorio, solo all`esito del quale potranno distinguersi i fabbricati dal resto».
Ma, si legge due righe piu` avanti, «pur prescindendo da un concreto progetto di edificazione, ancorche` inattuato, non puo` in linea di principio negarsi che il differente livello di edificabilita` di un`area, astrattamente considerato, incida sul valore venale in comune commercio della medesima e, percio`, in tali termini, non puo` ritenersi scorretta una determinazione del valore venale in comune commercio di un`area fabbricabile che tenga conto dei diversi livelli di edificabilita` delle parti che la compongono, fermo restando che la valutazione dell`area medesima dev`essere effettuata secondo il criterio del valore commerciale complessivo (pur tenendo conto dei diversi livelli di edificabilita` delle parti) e non attraverso la sommatoria del valore commerciale di sue eventuali segmentazioni individuate in funzione della loro specifica edificabilita`». La decisione e` interessante perche` fornisce una regola chiara su calcolo dell`Ici su zone eterogenee. Quello fatto dal contribuente il cui caso e` approdato in Cassazione non e` corretto. Si tratta di un terreno edificabile destinato in parte a giardini e in parte ad abitazioni. Il calcolo era stato fatto dividendo la zona in aree differenziate (a seconda del progetto). Ora andra` rifatto sottraendo dall`Ici calcolata sul valore venale una piccola parte per gli spazi verdi.
– Ance –