Ristrutturazioni agevolate anche quando lo “start” è dato dall’amministratore giudiziale. In sostanza, è tutto in regola per la detrazione del 36%, se l’incaricato del tribunale della gestione di parti comuni di un immobile, nel comunicare l’inizio dei lavori di manutenzione, barra, nell’apposito modulo, la casella predisposta per l’amministratore di condominio e indica il codice fiscale dell’amministrazione giudiziale. Questo perché dalla ragione della sua nomina deriva la sua totale assimilazione all’amministratore del condominio. Quando non esiste possibilità di accordo fra condomini sulla gestione e amministrazione delle parti comuni di un edificio, a risolvere il dilemma può intervenire, su richiesta di uno o più interessati, l’autorità giudiziaria che incarica un rappresentante giudiziale con mansioni equivalenti a quelle dell’amministratore di condominio. In questo caso, nell’ipotesi di realizzazione di interventi di manutenzione su tali proprietà indivise, per usufruire della detrazione del 36% dall’Irpef delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione edilizia, il compito di adempiere a tutte le formalità richieste dalla norma è affidato a quest’ultimo.
L’amministratore giudiziale, nel rispetto delle disposizioni attuative della legge 449/1997, che ha introdotto l’agevolazione, contenute del decreto interministeriale 41/1998, deve comportarsi alla stregua dell’amministratore di condominio e, pertanto, trasmettere al Centro operativo di Pescara una comunicazione recante i dati identificativi di chi la compila (amministratore di condominio o singolo condomino) e, cioè, i propri. In particolare, deve barrare la casella “amministratore” e, invece del codice fiscale del condominio, riportare quello dell’amministrazione giudiziale dei beni immobili affidatigli. Lo stesso codice fiscale va indicato anche nelle fatture e nei bonifici di pagamento. In un secondo momento, poi, sarà tenuto a certificare l’avvenuto assolvimento degli obblighi necessari ai fini del 36% e a imputare, a ciascun proprietario, la somma da considerare per la detrazione, calcolata in base alla quota posseduta.
È il contenuto della risoluzione n. 314/E del 21 luglio che, nel fornire essenzialmente consulenza giuridica, promuove l’operato dell’interpellante che ha agito esattamente come descritto.
Nel documento di prassi viene sottolineato il fatto che si tratta di consulenza giuridica perché la procedura dell’esercizio di interpello obbliga il contribuente interessato a presentare l’istanza “prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello”. Nel caso in esame, l’istante ha agito prima di chiedere il parere dell’Agenzia. Ben fatto, dunque, ma troppo tardi per l’ammissibilità dell’istanza di interpello.
Ristrutturazioni: bonus del 36% anche se a dare il “via” è il rappresentante giudiziale
di 22 Luglio 2008Commenta