Comune denominatore dell’articolo 3 è la volontà legislativa di dare respiro alle diverse opportunità di alleggerimento del peso dei mutui sulle famiglie. Il provvedimento introduce la possibilità di rinegoziare i mutui contratti per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell’abitazione principale. I criteri della negoziazione sono definiti con una convenzione ad hoc tra Mef e Abi, nella quale, come stabilisce la legge, è prevista la possibilità che ciascuna banca sia libera di adottare “eventuali condizioni migliorative” per i propri clienti, dandone loro puntuale informazione. Resta comunque ferma l’opzione di portabilità del mutuo. Nel dettaglio, si possono rinegoziare i mutui trasformando la rata da variabile a fissa con i tassi applicati nel 2006, al fine di ridurre l’importo delle rate. È interessante il dettato della legge relativo al calcolo dello spread. La differenza tra l’importo della rata dovuta secondo il piano originario di ammortamento e quello risultante dalla rinegoziazione è infatti addebitata su un conto di finanziamento accessorio al tasso che si ottiene in base all’Irs a 10 anni, alla data di rinegoziazione, “maggiorabile fino a un massimo di uno spread dello 0,50 per cento annuo”.
Il dato dello 0,50 non rappresenta più l’unico valore applicabile, ma piuttosto un limite massimo, non superabile, bensì ridimensionabile. Inoltre, le garanzie già iscritte a fronte del mutuo da rinegoziare continuano a valere e non occorre compiere alcuna formalità ipotecaria.
Il capitolo sui mutui si chiude con l’aggiunta di un comma 8 bis, che apre le porte a prospettive più rosee per i mutuatari. Si prevede infatti la possibilità di derogare le disposizioni in materia, ma “soltanto in senso più favorevole al mutuatario”.
Rinegoziare i mutui a migliori condizioni, e senza formalità ipotecarie
di 18 Luglio 2008Commenta