Sul versante dell’abolizione dell’Ici sull’abitazione principale, per fronteggiare gli 1,7 miliardi di gettito fiscale in meno su cui non potranno più contare gli enti locali, il provvedimento prevede un piano di rimborso tramite un fondo ad hoc inserito nel bilancio del ministero dell’Interno. Proprio il ministro dell’Interno, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del Dl fiscale, è chiamato a emanare il decreto per l’erogazione del rimborso, “secondo principi che tengano conto dell’efficienza nella riscossione dell’imposta, del rispetto del patto di stabilità interno, per l’esercizio 2007, e della tutela dei piccoli Comuni”, come recita la versione attuale del testo. Restano escluse dal taglio dell’Ici le abitazioni signorili (A1), le ville (A8) e i castelli (A9). Inoltre il provvedimento licenziato da Montecitorio introduce un nuovo comma 6-bis che alleggerisce gli adempimenti dei proprietari nella fase di prima applicazione della legge. Non saranno infatti applicate sanzioni “nei casi di omesso o insufficiente versamento della prima rata dell’imposta comunale sugli immobili, relativa all’anno 2008”, a patto che il contribuente versi l’importo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl 93/2008.
L’esonero dal pagamento dell’Ici rimane esteso ad alcune ipotesi assimilabili alla nozione di abitazione principale. Sono riconducibili al concetto di unità immobiliare adibita a dimora abituale del contribuente alcune precise tipologie di immobili, tra cui quelli delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale dai soci assegnatari, gli immobili degli Iacp regolarmente assegnati, l’ex casa coniugale assegnata al coniuge separato o divorziato. In quest’ultimo caso l’equiparazione prevista in favore del coniuge non assegnatario vale purché lo stesso non possieda l’abitazione principale nello stesso comune dove è ubicata l’ex casa coniugale. La misura include anche gli immobili che i regolamenti comunali o, come aggiunge il nuovo testo, le loro delibere, assimilano ad abitazioni principali, tra cui le case possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le abitazioni non risultino locate. Inoltre, resta ferma la possibilità per i Comuni di considerare come abitazioni principali quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela.
– Agenzia delle Entrate