La detrazione del 55 per cento prevista per gli interventi di riqualificazione energetica spetta esclusivamente a chi utilizza i beni, anche se strumentali, non a chi li commercializza. Il lavori di riqualificazione energetica effettuati su un immobile merce non possono beneficiare dell’agevolazione fiscale prevista dalla Finanziaria 2007. Questo il parere dell’agenzia delle Entrate, espresso con la risoluzione n. 303/E del 15 luglio, che risponde a un interpello con il quale si chiede se una ditta di costruzioni può usufruire dello sconto Irpef previsto dalla Finanziaria 2007 (articolo 1, comma 344, della legge 296/2006), per un immobile che intende ristrutturare e poi rivendere. La norma in questione prevede la detrazione di imposta del 55% per interventi riguardanti impianti di riscaldamento, finalizzati al conseguimento di un maggior risparmio energetico, effettuati, su edifici già esistenti, entro il 31 dicembre 2007, termine prorogato dalla Finanziaria 2008 al 31 dicembre 2010.

L’ambito di applicazione e i requisiti necessari per usufruire dello sconto fiscale sono stati definiti dal decreto attuativo interministeriale del 19 febbraio 2007 e dalla circolare 36/2007, documenti dai quali i tecnici dell’Agenzia prendono le mosse per argomentare la risposta.
Nella vicenda esaminata, la società precisa che l’immobile acquistato appartiene alla categoria A4, si tratta quindi di un’abitazione di tipo popolare. Puntualizzazione non essenziale, in realtà, in quanto, sia nel decreto che nella circolare, è specificato che l’agevolazione è estendibile a tutti gli edifici o unità immobiliari esistenti “di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti”, compresi i fabbricati dichiarati strumentali (contrariamente a quanto previsto dalla disciplina relativa alla detrazione del 36% per i lavori di ristrutturazione edilizia, che riguarda solamente l’edilizia di tipo residenziale).
L’Agenzia ritiene che la società istante, a causa del tipo di attività svolta, non possa rientrare tra i soggetti che possono beneficiare del particolare regime fiscale. Come si afferma nello stesso interpello, infatti, l’abitazione è stata acquistata quale bene merce, come immobile, cioè, da ristrutturare e poi da rivendere. L’operazione, in sostanza, è strettamente legata al business della società, il bene in questione non è strumentale, ma è l’oggetto stesso dell’attività della ditta. Il beneficio, invece, sostiene il documento di prassi, è diretto esclusivamente a coloro che utilizzano l’immobile e non a chi ne fa commercio. Viceversa, l’estensione della disciplina a casi come quello prospettato dall’istante comporterebbe ulteriori vantaggi fiscali a determinati settori economici operanti nel settore dell’edilizia e non è questo il fine del bonus introdotto per le opere di riqualificazione energetica.
A sostegno della tesi, i tecnici del fisco richiamano anche la norma riguardante la detrazione del 36% per le spese di recupero del patrimonio edilizio, che è stata estesa agli interventi eseguiti dalle imprese di costruzione o ristrutturazione su fabbricati diretti alla vendita, attraverso una specifica disposizione, l’articolo 9 della legge 448/2001 (in tal caso, tra l’altro, il beneficio spetta all’acquirente dell’immobile). Per analogia, il legislatore, se ne avesse avuto l’intenzione, conclude la risoluzione, avrebbe allargato il regime di detrazione ai beni merce con un provvedimento ad hoc.

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Commenti (2)

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