In riferimento alla sentenza Cassazione S.U. n. 9148/2008 ed a seguito di specifico quesito del Centro Studi Nazionale ANACI in merito alle conseguenze della esclusione della solidarietà per le obbligazioni nell’ambito condominiale ai fini della protezione dei dati personali trattati, il direttore del CSN è stato ricevuto il 3 luglio scorso presso gli uffici del Garante per la privacy, per conoscere la legittimità della trasmissione, ai titolari di contratti di appalto per beni e servizi, da parte degli amministratori di generalità, carature millesimali e situazioni di morosità dei partecipanti dei condomìni gestiti. L’approfondito confronto con i funzionari preposti all’unità operativa competente per materia, ha nuovamente evidenziato le particolari peculiarità della gestione condominiale nella quale, come evidenziato nella decisione, le obbligazioni vengono contratte nell’interesse di ciascun partecipante coinvolto, in quanto l’amministratore rappresenta i singoli condomini secondo le rispettive quote di proprietà.
Conseguentemente troverebbe applicazione l’art. 24 lettera b) del Codice della privacy (D.Lgs. n. 196/2003) che stabilisce i casi in cui può essere effettuato il trattamento dei dati senza consenso: “quando il trattamento è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto di cui è parte l’interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dall’interessato”. D’altronde la cautela del fornitore potrebbe richiedere la sottoscrizione da parte di tutti i condomini interessati.
Anaci: la trasmissione elenco condomini ai fornitori è plausibile
di 15 Luglio 2008Commenta