L’art. 63 delle Disposizioni per l’attuazione del Codice Civile stabilisce che “chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato, solidalmente con questo, al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e all’anno precedente“. È opportuno pertanto che l’acquirente prima della stipulazione del rogito notarile ottenga informazioni in ordine all’esistenza di oneri arretrati e di eventuali lavori deliberati e/o in corso. Anche se nel rogito viene inserita la clausola secondo la quale tutti gli oneri condominiali sono a carico del venditore fino alla data della stipula, l’amministratore può richiedere direttamente all’acquirente eventuali quote arretrate (nei limiti di cui all’art. 63 disp.att.); quest’ultimo poi dovrà adoperarsi per suo conto per richiederne il rimborso al venditore. Le spese e la loro ripartizione.
Le quote condominiali periodiche (mensili, bimestrali, trimestrali) fissate nel preventivo di spesa annuale debbono essere versate all’amministratore sempre anticipatamente e non sono ammissibili compensazioni con eventuali risarcimenti di danni subiti o autoriduzioni in relazione a presunte inefficienze dei servizi comuni.
– Consiglio nazionale del notariato
– Associazione Nazionale Amministratori Condominiali
ed Immobiliari