L’amministratore è il soggetto attraverso il quale il condominio agisce rappresentandolo nei confronti dei terzi. I suoi compiti fondamentali sono:
– eseguire le delibere dell’assemblea dei condomini;
– curare l’osservanza del regolamento di condominio;
– disciplinare l’uso delle cose comuni e la prestazione
dei servizi nell’interesse di tutti i condomini;
– riscuotere le quote condominiali occorrenti per la gestione ordinaria e straordinaria del condominio;
– erogare le spese per l’esercizio dei servizi comuni e per la manutenzione delle parti comuni;
– compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni;
– rendere il conto della sua gestione alla fine del periodo contabile (un anno);
– informare adeguatamente i partecipanti al condominio in merito alla situazione energetica delle parti comuni ed alla sicurezza degli impianti; nonché, conservare la documentazione ad essi relativa, affinché essa sia messa a disposizione in copia per tutti i condomini.
Un amministratore capace e competente favorisce il clima di convivenza nel condominio evitando almeno l’insorgere di questioni tra condomini; l’amministratore dura in carica un anno e può essere rieletto. La professione di amministratore immobiliare non è riconosciuta a livello legislativo, ciononostante coloro che esercitano la professione con carattere di esclusività e continuità aderiscono di norma ad associazioni di categoria a carattere nazionale che ne assicurano la formazione e l’aggiornamento.