Per le spese connesse, sì alla detrazione del 55% solo con l’ok del tecnico abilitato. Se pur ad alto rendimento, solamente gli impianti di climatizzazione invernale espressamente previsti dalla legge usufruiscono della detrazione del 55% per le spese relative a interventi di risparmio energetico; mentre per le spese connesse dovrà essere il tecnico abilitato a stabilire quali sono strettamente inerenti all’intervento e quali invece possono rientrare nelle più generali spese di ristrutturazione edilizia che sono invece agevolate al 36 per cento. È questo in sintesi quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 283/E del 7 luglio 2008, in risposta a un contribuente che, in procinto di acquistare una casa da ristrutturare, chiedeva se poteva usufruire della detrazione del 55% non solo per l’impianto in sé ma anche per tutte le spese connesse, a partire dallo smaltimento dei materiali fino alla tinteggiatura delle pareti se danneggiate dalla posa in opera dell’impianto. In particolare, l’Amministrazione finanziaria rammenta che, per usufruire della detrazione del 55% per l’istallazione di impianti di climatizzazione invernale, devono sussistere due condizioni fondamentali: la prima è che questi siano istallati in sostituzione, integrale o parziale, di impianti preesistenti; la seconda, che tali impianti rientrino nelle tipologie indicate dalla norma, ossia caldaie a condensazione, impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza o impianti geotermici a bassa entalpia. Pertanto non possono usufruire dell’agevolazione fiscale i contribuenti che installano sistemi di climatizzazione invernale in edifici che ne erano sprovvisti, né quelli che sostituiscono i vecchi sistemi di riscaldamento con altri che, se pur ad alto rendimento, non rientrano nelle categorie indicate.
In risposta ai dubbi del contribuente, l’Agenzia precisa inoltre che non tutte le spese sostenute per le opere funzionali alla realizzazione dell’intervento di risparmio energetico sono ammesse al beneficio del 55% e che è compito del tecnico abilitato individuare quali sono strettamente connesse e quindi detraibili. Ciò non toglie che le spese escluse, se rispettano i requisiti necessari, possono essere detratte nella misura del 36% come spese di ristrutturazione edilizia. Nel caso specifico, i tecnici dell’Amministrazione fiscale non concordano con la soluzione prospettata dall’interpellante che riteneva ammissibili, tra le altre, le spese per il rifacimento di tutti i pavimenti e quelle relative allo smaltimento dei vecchi. Per quanto riguarda le modalità di fruizione della detrazione, l’Agenzia chiarisce che, nel caso in cui i lavori siano eseguiti a cavallo di due periodi d’imposta (ad esempio, 2008 e 2009), il contribuente può detrarre la spesa sostenuta nel singolo periodo d’imposta a patto che attesti che i lavori non sono ancora ultimati.
Viene sciolto infine anche l’ultimo dubbio del contribuente che si interrogava sulla possibilità ai fini della detrazione di pagare a rate gli importi delle fatture. L’Agenzia riconosce tale possibilità, a condizione che i pagamenti siano effettuati mediante bonifico bancario o postale entro il 2010, ultimo anno per usufruire dell’agevolazione.
Agenzia delle entrate: l’alto rendimento non basta per il bonus energetico
di 8 Luglio 2008Commenta