Molti regolamenti di condominio prevedono la esistenza di un “organo” che affianchi l’Amministratore con funzioni soltanto consultive; a differenza dell’assemblea dei condomini e dell’amministratore, il Consiglio dei condomini non è previsto dal Codice Civile ed anche le sue funzioni quindi possono variare da un condominio all’altro. Anche in mancanza di una norma del Regolamento che ne preveda la esistenza i Consiglieri possono essere nominati dall’Assemblea che in tal caso dovrebbe anche provvedere a definirne i compiti.
In questi casi vi potrà accadere di sentir parlare di “capo-scala”, ma la definizione è oltremodo impropria poiché ai consiglieri non sono demandate né funzioni di comando, né poteri diversi da quelli di tutti i partecipanti al condominio, ma solo ed unicamente quelle funzioni, limitate, che a loro derivino dal Regolamento o dalle delibere dell’Assemblea. Il Consiglio dei condomini a volte effettua anche la revisione contabile, ma in questo caso non può sottrarre all’assemblea
il potere di approvare o meno l’elaborato contabile e ad ogni singolo condomino il diritto di esaminare il rendiconto ed i relativi giustificativi.
Di norma le funzioni attribuite al Consiglio sono quelle di collaborazione all’opera dell’amministrazione e, in particolar modo negli edifici di maggiori dimensioni, quelle di raccordo tra la generalità dei condomini e l’amministratore.
Associazione Nazionale Amministratori
Condominiali ed Immobiliari
Consiglio Nazionale del Notariato