L’agevolazione fiscale sul risparmio energetico è stata introdotta nell’anno 2007 con l’obiettivo di incentivare il risparmio e migliorare l’efficienza energetica degli edifici esistenti. Essa consiste nella possibilità di portare in detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) o dall’imposta sul reddito delle società (Ires) il 55% delle spese sostenute, a condizione che dall’intervento realizzato si consegua un determinato risparmio di energia. E’ previsto un tetto massimo di detrazione che varia da 30mila a 100mila euro a seconda del tipo di intervento effettuato. Rilevanti risparmi d’imposta, quindi, concessi a favore di chi adotta misure finalizzate al contenimento dei consumi di energia.
Tra queste, ricordiamo che la detrazione è riconosciuta per le spese sostenute e documentate per effettuare i seguenti tipi di interventi:
– miglioramento termico dell’edificio (sostituzione di finestre, interventi su pareti, coperture, pavimenti)
– sostituzione dei vecchi impianti di climatizzazione invernale
– installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda
– qualsiasi tipo di intervento capace di ridurre il fabbisogno energetico dell’edificio.
Per la compilazione e l’invio telematico della documentazione, l’Enea ha messo a disposizione un’applicazione web (http://finanziaria2008.acs.enea.it/index.php) con il relativo manuale di utilizzo. L’Enea è l’ente cui è stato affidato il compito di elaborare alla fine di ogni anno, a partire dal 2008, le informazioni sui documenti ricevuti e di trasmettere una relazione sui risultati degli interventi ai ministeri dello Sviluppo economico e dell’Economia e delle Finanze, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano. Questo, per consentire una valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi.
La Finanziaria per il 2008 (legge 244/2007) ha prorogato fino al 31 dicembre 2010 l’agevolazione in questione e introdotto nuove regole di attribuzione e di ripartizione della detrazione.
Con due provvedimenti successivi sono poi stati regolamentate le modalità per il riconoscimento del beneficio e stabiliti i parametri energetici da rispettare. In particolare:
il decreto 11 marzo 2008 del ministro dello Sviluppo economico ha fissato i valori limite, riguardanti l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, applicabili dal 1° gennaio 2008, e quelli relativi alla trasmittanza termica delle strutture componenti l’involucro edilizio (pareti, tetti, solai, finestre), il decreto 7 aprile 2008 del ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il ministro dello Sviluppo economico, ha invece integrato il decreto 19 febbraio 2007, al fine di adeguare le istruzioni in esso contenute alle novità introdotte dalla Finanziaria 2008. Tra le altre cose, il provvedimento indica specifiche disposizioni per i contribuenti che nel 2007 hanno realizzato interventi sulle strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) e disciplina le modalità di attribuzione del bonus fiscale nei casi in cui i lavori si effettuano in più anni o quando cambia la titolarità dell’immobile oggetto dell’intervento.
Per completezza di informazione, occorre infine ricordare che, prima delle recenti novità, era intervenuto un altro importante provvedimento con il quale erano state risolte alcune rilevanti questioni sulla corretta applicazione dell’agevolazione in commento. Si tratta del decreto interministeriale del 26 ottobre 2007 che ha modificato e integrato il precedente decreto del 19 febbraio 2007.
Tra le questioni risolte: quella relativa all’individuazione del tecnico abilitato al rilascio della documentazione richiesta (asseverazione, certificazione o attestazione energetica, scheda informativa) quella riguardante i requisiti tecnici, o certificazioni, che devono possedere i pannelli solari per essere ammessi all’agevolazione quella che riconosce la validità della presentazione di una documentazione unitaria nei casi di effettuazione di più interventi sullo stesso edificio o immobile. Tutte le indicazioni contenute nei provvedimenti sopra citati, che è indispensabile conoscere per beneficiare della detrazione del 55%, sono state raccolte e illustrate nella versione aggiornata della pubblicazione “Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico”, disponibile sul sito internet dell’Agenzia e nella “biblioteca” di FISCOoggi, in formato pdf. E’ stata arricchita, inoltre, l’appendice della guida con l’inserimento dei nuovi schemi della documentazione da acquisire per il riconoscimento del beneficio fiscale e delle tabelle aggiornate dei valori energetici richiesti.
Rimandando, per un quadro completo della disciplina, alla lettura dell’opuscolo, riportiamo di seguito uno schema in cui sono riassunte le principali disposizioni operative valide dal 1° gennaio 2008.
Agevolazioni fiscali per chi risparmia energia
di 30 Giugno 2008Commenta