Le Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia del Senato hanno emendato l’art. 5 del decreto legge n. 92/2008 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica) che prevedeva, nella sua stesura originaria, la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e la confisca nei confronti di chiunque avesse ceduto a titolo oneroso un immobile a stranieri irregolarmente residenti nel territorio dello Stato. In particolare, è stato introdotto un nuovo elemento necessario per integrare la fattispecie penale: è ora previsto che il soggetto agente abbia tratto dal fatto “un ingiusto profitto”. Tale scopo segna il passaggio da una fattispecie originaria a dolo generico ad un’ipotesi di reato che si integra solo in presenza di dolo specifico.
Si tratta di una modifica rilevante, che avrà l’effetto di rendere configurabile il reato in esame nelle sole ipotesi di grave sfruttamento, da parte del proprietario dell’immobile, della condizione irregolare dello straniero. Si abbandona, infatti, la formulazione di una norma che puniva una condotta illecita (la cessione di un immobile a titolo oneroso) compiuta nella generica consapevolezza della mancanza dei requisiti di validità del soggiorno in Italia da parte del cessionario, per privilegiare una condotta che richiede ora anche la prova del fatto che il cedente abbia agito allo scopo di sfruttare ingiustamente la condizione dello straniero, traendo da questa un indebito vantaggio (di natura patrimoniale o meno).
Reato di cessione degli immobili agli stranieri irregolari: introdotto il requisito dell’ingiusto profitto
di 17 Giugno 2008Commenta