E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 124 del 28/05/08) il Decreto Legge n. 93/2008 che prevede, a partire già dalla scadenza del 16 giugno 2008, l’esenzione dal pagamento dell’ICI per le abitazioni principali in cui si ha la residenza anagrafica e per tutte le unità immobiliari utilizzate dal contribuente come pertinenze dell’abitazione. Sono escluse dall’esenzione le unità immobiliari in categoria A1, A8 e A9 per le quali si continua ad applicare la detrazione comunale pari ad 103,30 euro. Detta esenzione è prevista anche per le abitazioni assimilate dal Comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del Decreto Legge sopra richiamato; nel Comune di Pavia si considerano abitazioni principali quelle concesse in uso gratuito dal possessore ai parenti in linea retta entro il primo grado e da questi utilizzate come abitazioni principali ed ivi residenti, nonchè le unità immobiliari possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultano locate. Sono altresì esenti da ICI le abitazioni di proprietà del coniuge non assegnatario (nel caso in cui lo stesso non possieda l’abitazione principale nello stesso comune ove è situata l’ex abitazione coniugale) e gli alloggi appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari e gli alloggi regolarmente assegnati dagli ex IACP.
A Pavia l’Ici non si paga per l’abitazione principale
di 4 Giugno 2008Commenta