La convenzione, siglata dal Governo con l’Associazione Bancari Italiani, è stata presentata il 27 maggio in conferenza stampa dal ministro dell’economia Giulio Tremonti. L’accordo introduce la possibilità di rinegoziare il tasso variabile dei mutui sulla prima casa.
Di seguito, le risposte alle 10 richieste più frequenti sulla convenzione:
1. Chi potrà accedere alla rinegoziazione? – Tutti coloro che hanno acceso un mutuo a tasso variabile per acquisto, costruzione e ristrutturazione dell’abitazione principale.
2. Da quando si potrà rinegoziare? – Sostanzialmente nell’ultimo quadrimestre del 2008 dopo che le banche avranno formulato ai clienti le proposte di rinegoziazione. La convenzione interesserà le rate in scadenza dopo il 1° gennaio 2009.
3. Perché bloccare la rata al 2006? – Il 2006 è un anno significativo perché prima di quell’anno i tassi erano su un livello strutturalmente basso; inoltre, partendo dal 2006, non c’è un allungamento eccessivo del periodo di rimborso. Il 2006 rappresenta la media dei tassi addirittura inferiore alla media del periodo che va dal 1999 al 2005, prima quindi dei rialzi della Bce.
4. Che cosa succede alla rinegoziazione se poi i tassi salgono?- Se i tassi aumentano, crescerà la differenza tra la rata originaria e quella della rata rinegoziata, e la differenza sarà addebitata sul conto di finanziamento accessorio. In caso di discesa dei tassi il risparmio sarà portato a decremento del conto di finanziamento accessorio che potrebbe di conseguenza azzerarsi. Da quel momento se i tassi continueranno a scendere, si potrà ridurre l’importo.
5. Le banche guadagneranno dalla rinegoziazione? – Le banche assicurano di no. Ad esempio, per un mutuo da 80mila euro e una durata residua di 20 anni, grazie alla rinegoziazione le rate saranno più leggere in un anno di 850 euro, secondo quanto calcolato dalle banche. Il conto di finanziamento che sarà acceso e che si baserà sulla differenza tra vecchia e nuova rata è senza costi e il cliente lo rimborserà eventualmente dopo aver finito il mutuo originario.
6. La tenuta del conto sarà gratuita o ci saranno dei costi? – Il conto di finanziamento accessorio non avrà alcun costo per i clienti.
7. Il conto sarà considerato quota capitale o quota capitale e interessi? – E’ una quota parte di un debito non estinto e quindi a tutti gli effetti un nuovo finanziamento.
8. Chi pagherà il notaio? – Non è necessario l’intervento del notaio trattandosi di una rinegoziazione ed essendo prevista la continuità dell’ipoteca a garanzia del debito.
9. L’ipoteca si considera estinta quando si conclude il piano di ammortamento iniziale o sarà estesa per tenere conto del prolungamento? – L’ipoteca dipende dalla durata del debito, quindi la garanzia continua ad assistere il rimborso del debito.
10. Con questo provvedimento non c’è il rischio di ostacolare la portabilità? – Questa misura aumenta la tipologia degli strumenti a disposizione del cliente per ridurre l’importo della rata. La portabilità è una soluzione che mantiene intatta la sua valenza.
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