Lo sconto fiscale del 55% previsto per gli interventi di risparmio energetico (articolo 1, comma 344, legge 296/2007) non è applicabile ai costi sostenuti per l’acquisto di pannelli per la realizzazione di un impianto fotovoltaico finalizzato alla produzione di energia elettrica, ma solo alle altre spese di riqualificazione energetica (isolamento del tetto, manodopera). Per l’impianto spettano invece gli incentivi (tariffa incentivante e premio aggiuntivo) per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Questi i chiarimenti forniti dall’agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 207/E del 20 maggio, in risposta all’istanza di interpello presentata da un contribuente che, durante i lavori di ristrutturazione della sua abitazione, ha installato un impianto fotovoltaico integrato nel tetto e chiede l’applicazione: della detrazione del 55% prevista per gli interventi di risparmio energetico in relazione ai costi di isolamento del tetto, di acquisto dei pannelli fotovoltaici e ai costi di manodopera degli incentivi definiti dagli articoli 6 e 7 del decreto ministeriale del 19 febbraio 2007 consistenti in una tariffa incentivante e in un premio aggiuntivo applicabile all’elettricità prodotta da impianti fotovoltaici.
La risoluzione chiarisce che, poiché l’impianto fotovoltaico è finalizzato alla produzione di energia elettrica e non alla riduzione del consumo per il riscaldamento invernale, il contribuente può beneficiare della tariffa incentivante e del premio aggiuntivo in relazione ai soli costi di acquisto dell’impianto fotovoltaico. Può invece godere della detrazione Irpef per una quota pari al 55% delle spese sostenute, fino a un valore massimo della detrazione di 100mila euro (articolo 1, comma 344, della legge 296/2006), in relazione ai costi per la riqualificazione energetica (ad esempio, i costi di isolamento del tetto e la manodopera). Detta agevolazione è riconosciuta a condizione che l’intervento di riqualificazione abbia conseguito un indice di prestazione per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nell’allegato C del decreto 7 aprile 2008. Pertanto, considerato che le due agevolazioni operano in due ambiti differenti e che attraverso la tariffa incentivante l’investimento iniziale relativo all’impianto fotovoltaico viene interamente recuperato nel tempo (di conseguenza, la spesa sulla quale il contribuente intenderebbe far valere la detrazione d’imposta verrebbe interamente restituita con la tariffa incentivante), l’agenzia delle Entrate conclude che le stesse non possono essere cumulate in relazione all’acquisto dell’impianto fotovoltaico.
Pannelli fotovoltaici senza risparmio energetico, danno diritto alla tariffa incentivante per le fonti rinnovabili, non alla detrazione del 55 per cento
di 21 Maggio 2008Commenta