Risoluzione n. 200/E del 16 maggio 2008. Ok alla detrazione per i contratti ante ’98 tacitamente rinnovati e per quelli stipulati dopo anche se privi di riferimento alla legge 431
Detrazione per canoni di locazione senza eccezioni. Lo sconto fiscale introdotto dalla Finanziaria 2008 per le spese di affitto dell’abitazione principale spetta anche se il contratto è stato stipulato prima dell’entrata in vigore dell’ultima legge sulle locazioni, la 431/1998, ai sensi di precedenti norme (leggi 392/1978 e 359/1992), e automaticamente prorogato per gli anni successivi. Della stessa agevolazione può usufruire anche il contribuente titolare di un contratto di locazione che – benché stipulato dopo l’entrata in vigore della 431 – non contiene riferimenti alla stessa legge o addirittura rimanda a norme precedenti.
Questa, in sintesi la risposta fornita dall’Agenzia, con la risoluzione n. 200/E del 16 maggio, a un Caaf che chiede chiarimenti in merito al “bonus” per le spese di affitto previsto dal nuovo comma 01 dell’articolo 16 del Tuir.
In particolare, il centro di assistenza chiede di sapere se è possibile usufruire del bonus fiscale nei seguenti casi:
1. contratto stipulato prima dell’entrata in vigore della legge 431/1998, ai sensi della legge 392/1978 e automaticamente prorogato per gli anni successivi
2. contratto stipulato prima dell’entrata in vigore della 431, ai sensi della legge 359/1992 e automaticamente prorogato per gli anni successivi
3. contratto stipulato dopo l’entrata in vigore della 431, senza che si faccia riferimento alla stessa
4. contratto stipulato dopo l’entrata in vigore della 431, ma con riferimento a norme previgenti (legge 392/1978 o 359/1992).
Positivo il parere dei tecnici dell’Agenzia che, dopo aver ricordato le novità introdotte dall’ultima Manovra (legge 244/2007) in tema di detrazioni per le spese di locazione sostenute per l’abitazione principale – beneficio non più riservato ai soli titolari di contratti “convenzionati”, bonus per i giovani tra i 20 e i 30 anni che lasciano la casa dei genitori, “assegno” pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza se lo sconto supera l’imposta lorda – spiegano per quali ragioni il diritto a usufruire della detrazione non decade in nessuno dei quattro casi prospettati.
In particolare, per quanto riguarda le prime due ipotesi, è la stessa legge 431/1998 a sancire, al comma 6 dell’articolo 2, che i contratti di locazione stipulati precedentemente e soggetti a rinnovo tacito rientrano nella disciplina del comma 1 dello stesso articolo.
Per chiarire invece i casi di cui ai punti 3 e 4, occorre far riferimento al Codice civile, che, in tema di interpretazione dei contratti, prevede, all’articolo 1362, la necessità di capire quale sia stata la comune intenzione delle parti, valutando “il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto”, senza limitarsi al senso letterale delle parole.
Di conseguenza, spiega la risoluzione, il contratto di locazione stipulato mentre era in vigore la 431 si considera comunque disciplinato dalla stessa legge, anche in assenza di un esplicito riferimento (caso 3.), per il semplice fatto che il contenuto di un contratto – per quanto lasciato alla libera volontà delle parti – non può mai violare le norme vigenti.
Quanto, infine, al caso 4., cioè alla circostanza in cui il contratto faccia riferimento a disposizioni previgenti, bisogna tener presente che l’articolo 14 dell’ultima legge in tema di locazioni sancisce espressamente l’abrogazione degli articoli in materia contenuti nelle precedenti disposizioni del ’78 e del ’92. Considerato anche in questo caso che il contenuto di un contratto non può mai concretizzare una violazione delle norme vigenti – conclude la risoluzione – si ritiene che “il contratto debba essere ricondotto alla fattispecie disciplinata dalla legge 431 del 1998”: ne consegue che all’inquilino compete la detrazione collegata al pagamento dei canoni di affitto.
Chiara Ciranda – Fiscooggi.it