Il fenomeno relativo al riciclaggio del denaro illecito condiziona ormai da oltre 15 anni l’attività immobiliare. La disciplina italiana in materia cerca di realizzare un efficace sistema preventivo insieme agli altri paesi aderenti al Gafi (il Gruppo d’azione finanziario sul riciclaggio di denaro sporco, che fa capo all’Ocse), che hanno la stessa esigenza di contrastare l’utilizzo distorto del sistema economico-finanziario per movimentare capitali illeciti e/o illegali. Per le categorie di Agenti immobiliari e Mediatori creditizi, tutto è iniziato il 22 aprile 2006, con l’adozione del regolamento di cui al D.M. n.143/2006 emanato dal ministero dell’Economia e delle Finanze, attuativo del D.lgs. 20 febbraio 2004 n. 56, e dei vari provvedimenti dell’Uic. Dopo circa 20 mesi di prima interpretazione degli adempimenti antiriciclaggio, il quadro normativo è stato significativamente rivisto dal D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 che, nel dare attuazione alla direttiva 2005/60/CE (la cosiddetta “terza direttiva antiriciclaggio”), precisa l’indirizzo emerso a livello comunitario circa il necessario coinvolgimento di molte categorie di professionisti e di altri soggetti obbligati nella lotta al riciclaggio del denaro e di movimentazioni di capitali illeciti e/o illegale.
Lo scopo è di evitare l’inquinamento del sistema finanziario da proventi illeciti, richiedendo il coinvolgimento di molti soggetti obbligati, che sono quindi chiamati a espletare gratuitamente e anche con oneri di adempimento le funzioni di collaborazione contro l’inquinamento del sistema delle transazioni lecite. Gli Agenti immobiliari e i Mediatori creditizi devono svolgere il ruolo di consulenti globali con l’obbligo di spendere la propria qualificazione, oltre che tempo e denaro, per offrire il proprio contributo professionale al fine di difendere quello stesso sistema di prevenzione dell’illecito. Un ruolo da rivendicare. In questa prospettiva, gli Agenti e i Mediatori avrebbero il diritto di rivendicare il ruolo di attore principale, chiedendo un pubblico segno di riconoscimento professionale, anche perché questi adempimenti incidono profondamente sullo svolgimento dell’attività dei soggetti obbligati e interessati e, in caso di inosservanza, comportano un pesante regime sanzionatorio. La nuova disciplina, infatti, li impegna all’obbligo di avviare la procedura di “Adeguata verifica alla clientela” (Customer due diligence) al posto del principio della “Presunta conoscenza del cliente” (Know your customer), alla registrazione e conservazione dei dati, alla segnalazione di operazioni sospette nonché alla comunicazione al Mef delle transazioni che violano le limitazioni all’uso del contante.
Gli obblighi sono tanti e si ritrovano con riferimento sia alle normative vigenti e applicabili sia ai risvolti applicativi, tenuto conto anche delle posizioni assunte dal ministero dell’Economia e delle Finanze e dall’Unità di informazione finanziaria e delle varie interpretazioni fornite. Con il D.lgs. n. 23/07, una delle particolarità della materia antiriciclaggio è data dalla stratificazione di interventi normativi diversi nel corso del tempo con diverso panorama normativo e disposizioni applicative: a) il Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231; b) la Circolare del ministero dell’Economia e delle Finanze 19 dicembre 2007 n.125367; c) la Direttiva n. 2005/60/CE. Fiaip, dal canto suo, si è da tempo attivata per ricevere istruzioni pratiche operative e interpretazioni autentiche dagli organi ministeriali competenti in materia, affinché la platea dei “soggetti obbligati” possa godere di illustrazioni pratiche di primo livello. Sotto la minaccia di sanzioni, gli agenti immobiliari devono osservare norme che risparmiano altri attori dell’ambiente finanziario. Una situazione da sanare per rendere più efficace il sistema Obblighi di vigilanza sì, ma siano uguali per tutti 14 I N F R M A disciplina antiriciclaggio.
Armando Barsotti , Luciano Passuti e Alberto Zamberletti
Ufficio Studi Fiaip
Fonte: www.bpmediagroup.it