Il Decreto legislativo sul rendimento energetico (n. 192/’05) non si applica agli immobili qualificati come “beni culturali” dal Codice dei beni culturali e del paesaggio nonché alle ville, ai giardini e ai parchi che, seppur non tutelati dalle disposizioni sui beni culturali, si distinguono “per la loro non comune bellezza” e, ancora, ai “complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale” (comprese le zone di interesse archeologico): questo, peraltro, nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe “una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici”. In relazione agli immobili oggetto di vincolo culturale o paesaggistico appena citati, si impone, però, una sottolineatura: solo nel caso, infatti, in cui vengano eseguiti sugli stessi lavori edilizi o eventuali interventi sugli impianti, il rispetto delle prescrizioni tecniche contenute nel decreto n. 192 precitato (che impongono specifiche modalità di esecuzione delle opere finalizzate al contenimento dei consumi) potrebbe recare “una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici”. Un’alterazione del genere non è, invece, neppure configurabile nel caso di applicazione delle disposizioni in tema di certificazione energetica.

Ciò, in quanto tale certificazione non è altro che un documento redatto da un organismo terzo che attesta la prestazione energetica dell’edificio (vale a dire “la quantità annua di energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard dell’edificio, compresi la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e ’illuminazione”). La “certificazione” è, cioè, uno strumento di informazione che non obbliga ad adeguare l’edificio ad alcuna prescrizione di legge e che dunque, come tale, non può essere causa di alcuna “alterazione” dello stesso. Pertanto, per i predetti immobili, l’obbligo di dotazione dell’attestato di certificazione energetica (e il correlativo obbligo di allegazione), ove richiesto, sussiste senza eccezioni di sorta. Altro discorso deve invece essere fatto (solo) per l’attestato di “qualificazione” energetica, ove richiesto e a seconda degli specifici

Corrado Sforza Fogliani – www.confedilizia.it

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